RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
ABBIAMO RICEVUTO DALLA RETE NUOVO MUNICIPIO IV, ITALIA NOSTRA, E COMITATO VIA PASSO DEL TURCHINO UN ESPOSTO A PROPOSITO DELLA BEN NOTA VICENDA DELLA CEMENTIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA FRA VIA BUFALOTTA E FIDENE A SEGUITO DELL'APPOVAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO ART. 11 FIDENE-VAL MELAINA.
Si tratta di un tema delicatissimo per la difesa delle vivibilità del Municipio IV, che è stato in passato già oggetto di vari video del nostro canale web-tv, a cui si invia:
PLAYLIST COMPLETA:
http://www.youtube.com/my_playlists?pi=0&ps=20&sf=&sa=0&sq=&dm=0&p=E108893C73173FD7
ULTIMI VIDEO SUL RECENTE INIZIO DI IMPONENTI LAVORI DI SBANCAMENTO INTORNO AL LICEO NOMENTANO:
http://www.youtube.com/watch?v=fyUfhmXhGEQ
EBBENE, FINALMENTE COMITATI ED ASSOCIAZIONI DI TALENTI, BUFALOTTA E SERPENTARA, SONO SCESE IN CAMPO CONTRO L'ENNESIMA CEMENTIFICAZIONE DEL MUNICIPIO IV, CON UN ESPOSTO SOTTOSCRITTO DALL'ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO IV, DA ITALIA NOSTRA, E DAL COMITATO VIA PASSO DEL TURCHINO.
Siamo lieti di pubblicare di seguito in questa sede quanto inviatoci, ossia:
- Comunicato stampa;
- Esposto vero e proprio, indirizzato al sindaco Gianni Alemanno, al Presidente del Municipio IV Cristiano Bonelli, ai competenti uffici comunali, e soprattutto alla Procura della Repubblica di Roma.
COMUNICATO STAMPA
"Comunicato Stampa dell’11 novembre
Salviamo Montesacro dall’assedio del cemento
Con i comitati di Talenti, l’associazione Italia Nostra/Roma e la rete “Nuovo
Municipio IV”, stiamo cercando di difendere dal cemento la valle formata dal fosso della Cecchina (in parte intubato) che si trova alle spalle del liceo Nomentano, tra Vigne Nuove e la Bufalotta, dove sono previsti una nuova strada, due centri commerciali e 17 nuovi palazzi, per questi motivi:
1) sul piano ambientale, la Valle alle spalle del Liceo Scientifico “Nomentano” è
un'area di respiro assolutamente indispensabile per i quartieri circostanti, come giustamente evidenziato dal PTPR ancora vigente, che si interpone tra le
impietose maglie di un abitato già troppo intensamente addensato sia a Talenti
che a Vigne Nuove-Serpentara;
2) nell’attuale situazione di emergenza abitativa l'edilizia residenziale prevista
non corrisponde ad alcuna esigenza sociale, non trattandosi infatti di edilizia
popolare;
3) i centri commerciali previsti non solo sono troppi, ricordando che il vicino
centro commerciale Flaiano in via Alberini è fallito, ma per di più rischiano di
compromettere il tessuto dei negozi e dei mercati rionali, elemento di sicurezza
e vivibilità per i cittadini;
4) la stessa manodopera attualmente impiegata è composta quasi esclusivamente di lavoratori migranti: quindi anche sotto questo profilo non da sostegno al quartiere sul piano occupazionale.
Questo PRU attua dunque uno sviluppo onnivoro e devastante del territorio del
Municipio IV di Roma, senza in alcun modo perseguire quelle finalità di
risanamento e riqualificazione urbana che erano l'obiettivo normativo della legge n. 493/1993 ai cui sensi è stato approvato, consumando il territorio senza valorizzarlo, e dunque violando aspetti formali e sostanziali della stessa legge. Per questi motivi, abbiamo inviato questo esposto al Presidente Bonelli e ad Alemanno, (che invio per conoscenza) per cercare di salvare una delle poche aree verdi rimaste a Montesacro, e chiediamo il tuo aiuto per diffonderlo e farlo conoscere tra la cittadinanza. grazie dell'attenzione
Luigi Cherubini
Italia Nostra,
Comitato Via Passo del Turchino"
SEGUE ESPOSTO:
− Al Sindaco di Roma
− Gianni Alemanno
− ROMA − (Raccomandata con A.R.)
−
− Al Presidente del IV Municipio
− di Roma Cristiano Bonelli
− via Monte Rocchetta ROMA
− (Raccomandata con A.R.)
Al Comune di Roma – Dipartimento VI
ROMA (Raccomandata con A.R.)
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ROMA
(Raccomandata con A.R.)
Oggetto: ESPOSTO-DENUNCIA - Programma di recupero urbano di cui all'art. 11
della legge 4 dicembre 1993 n. 493 oggi noto come “Art. 11 Fidene-Val Melaina” - Lavori edilizi presso il liceo Nomentano in via della Bufalotta (Proposta 11) in area sottoposta al vincolo del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 156/2006, D. Lgs. n. 62/2008), ai sensi del vecchio ma ancora vigente Piano Territoriale Paesistico del Lazio, e dunque in violazione della citata normativa, nonché altre varie irregolarità formali e sostanziali del citato P.R.U..
Le scriventi Associazioni:
PREMESSO:
che con delibere approvate dalla Giunta Regionale del Lazio tra il 1987 ed il 1998 sono stati adottati 14 Piani Territoriali Paesistici (di seguito per brevità PTP) relativi al territorio del
Comune di Roma, poi definitivamente approvati con legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, mentre il PTP 15/0 relativo all’Area Piccolomini è stato approvato con D.P.R. n. 213/1991, ed i rimanenti 4 PTP sono stati approvati con apposite delibere del Consiglio Regionale;
che il 1° comma dell’art. 23 della legge regionale n. 24 del 6 luglio1998, relativo alle “Procedure per l’approvazione e l’adeguamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale” (di seguito per brevità PTPR, secondo il testo così come originariamente approvato consentiva ai Comuni la possibilità di presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè dal 30 luglio 1998) “documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo”;
che con Circolare n. 8893 del 29 ottobre 1998 (inviata a tutti i Comuni del Lazio) l’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio precisava le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo PTPR in corso di redazione.
che con Circolari Assessorili successive della Regione Lazio (n. 20144 del 18.9.2002 e n. 4592/sp del 18.12.2002) venivano fissate ulteriori direttive in ordine all’esame delle osservazioni comunali preliminari, prevedendo rispettivamente a) la data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell’adozione del PTPR e b) la deliberazione del Consiglio Comunale come atto utile anche al fine di provvedere alla ratifica di quanto precedentemente trasmesso;
che sempre l'art. 27 comma 5 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 aveva stabilito che “la Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge”;
che la successiva e cosiddetta “Variante delle Certezze”, adottata dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 92 del 29.5.1997 quando i PTP relativi territorio del Comune di Roma , definitivamente approvati con la legge regionale n. 24/1998, erano per lo più adottati dalla Giunta Regionale del Lazio, é stata definitivamente approvata con delibera di Giunta Regionale n. 856 del 10.9.2004, senza però essere stata conformata alle norme delle legge regionale 24/1998 e quindi alle prescrizioni dei PTP approvati nell'ambito del succitato Piano Regionale Paesistico è a tutt'oggi vigente;
che pertanto anche il nuovo P.R.G. di Roma è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/21 marzo 2003 senza tener conto del rispetto di molte prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici, benché definitivamente approvati;
che in data 1 maggio 2004 sono entrate in vigore le norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvate con D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, che all'art. 156 comma 1 ha stabilito che “Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti”, stabilendo altresì all'art. 145 norme in materia di “coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri
strumenti di pianificazione;
che con legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della legge regionale n. 24/1998, ne è stato modificato il 1° comma dell’art. 23 demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che con propria deliberazione consiliare “possono presentare alla Regione … documentate e motivate proposte di modifica delle
classificazioni per zone dei vincoli paesaggistici”;
che in adempimento alla succitata norma di legge regionale la Regione Lazio ha fissato con Determinazione Dirigenziale B0055 del 14.1.2005 una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con Determinazione Dirigenziale B1027 del 23.3 la data del 15 aprile 2006 al fine “di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra”;
che con deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le “Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003”: ai sensi della lettera e) del dispositivo, precisando che “i contenuti della presente deliberazione costituiscono osservazione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998”, ossia per quanto riguardava la formazione del nuovo Piano Regionale Paesistico del Lazio;
che con D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 157 sono state rese ben più stringenti le norme in materia di tutela paesaggistica previste dal citato D. Lgs. n. 42/2004;
che, malgrado la scadenza fissata al 15 aprile 2006 per la presentazione alla Regione di “documentate e motivate proposte di modifica della classificazione per zone dei vincoli paesaggistici” dalla citate circolari dirigenziali emesse ai sensi della L.R. n. 18/2004, dopo tale data sono ugualmente pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Comuni, ed in Particolare da parte del comune di Roma, sia come integrazione delle precedenti già inviate, sia come nuove proposte, che benché fuori termine sono state ugualmente istruite e valutate purché sostenute da delibera del Consiglio Comunale, come prescritto dal 1° comma dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998;
che, con la discutibile motivazione di non vanificare l’apporto collaborativo istituzionale dei Comuni, con Determinazione Dirigenziale B4577 del 9.11.2006 la Regione Lazio ha fissato per gli adempimenti di cui alla citata L.R. n. 18/2004 l’ultima improrogabile e definitiva scadenza del 20 novembre 2006;
che solo otto giorni prima di tale scadenza, con nota di accompagno prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, che fa riferimento espresso alla deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le controdeduzioni al nuovo PRG ed all’art. 23 della legge regionale n. 24/1998, il Dipartimento VI-Unità Organizzative U.O. 2 ed U.O. 9 del comune di Roma ha trasmesso all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio una massa di proposte che non riguardano soltanto il nuovo PRG così come controdedotto, ma ricomprendono anche e soprattutto 20 dei 39 programmi di edilizia
residenziale pubblica approvati dal Consiglio Comunale con la separata e distinta delibera n. 5 del 21/22 marzo 2006, nonché 4 Piani di Zona approvati precedentemente nel 2003 (come “Colle Fiorito”) e nel 2005 (come “Ponte Galeria”, “Anagnina I” e “Tor Vergata 2”);
che con successiva nota di accompagno prot. n. 346 del 9 gennaio 2007 sempre il l Comune di Roma-Dipartimento VI-Unità Organizzative U.O. 2-U.O. 9 ha trasmesso all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio una ulteriore serie di proposte che sono state ugualmente accettate, benché presentate ben al di fuori del termine perentorio già fissato al 20/11/2006 e non supportate da apposita delibera consiliare ai sensi dell’art. 23 della L.R.
n.24/1998, fra cui i 2 progetti speciali relativi alle aree di Grottarossa (XX° Municipio) e di “La Rustica Tor Sapienza” (Municipio VII), approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n. 49 del 20/2/2006 e con delibera n. 168 del 23/10/2006, sempre nella forma dell’Accordo di Programma in variante del PRG ed in difformità delle prescrizioni del PTP (proposte complessivamente presentate dalla n. 85 alla n. 866);
che gli Uffici dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio hanno istruito ed accolto non solo le proposte legate al nuovo PRG, legittimate dalla stessa delibera di approvazione delle controdeduzioni (deliberazione di C.C. n. 64 del 21/22 marzo 2006), ma anche quelle relative ai 24 Piani di Zona ed ai progetti speciali;
che tale condotta pare costituire una palese violazione delle norme che regolano l’iter di approvazione del succitato PTPR, in quanto le proposte non deliberate o non ratificate dal Consiglio Comunale, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili (trasmesse a tutti i Comuni del Lazio) e nel 1° comma dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998, non
avrebbero dovuto dar luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato, ma avrebbero dovuto essere prese in considerazione solo nella fase della
pubblicazione del PTPR ai sensi del 3° comma dell’art. 23 della legge regionale n. 24/98, ossia dal 14 febbraio 2008 al 14 maggio 2008;
che con successiva e ad avviso di vari commentatori illegittima deliberazione n. 41 del 20 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha così declassato le classificazioni non solo dei PTP n. 15/8 “Valle del Tevere” e n. 15/11 “Pendici dei Castelli”, che erano stati approvati rispettivamente con delibere del Consiglio Regionale n. 25/2006 e n. 74/2001, ma anche dei PTP n. 2 “XIII e XIV Circoscrizione”, n. 15/1 “Marcigliana”, n. 15/4 “Arrone Galeria”, n. 15/5 “Decima Trigoria” e n. 15/9 “Aniene” che erano stati approvati con la citata legge regionale n. 24/1998;
che, per evitare le “misure di salvaguardia” che sarebbero scattate per tutte le previsioni del (vecchio ma ancora vigente) Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) in contrasto con quelle dei nuovi PTP così definitivamente approvati, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato (ai sensi del comma 1 ter dell’art. 36 quater della legge regionale 24/98) la delibera n. 41/2007 con cui ha “adeguato” (cioè modificato in peggio) i PTP vigenti alle richieste dei Comuni accolte in tutto o in parte, adempimento che presenta anch’esso rilevanti profili di illegittimità e violazione di legge, anche con riferimento alle modifiche
del succitato D. Lgs. n. 42/2004 nel frattempo entrate in vigore con l’approvazione del D. Lgs. n. 156/2006;
che comunque tutte le modifiche apportate ai suddetti 7 PTP sono state recepite nel nuovo iano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che la Giunta Regionale ha adottato solo con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dichiarati dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, ma soprattutto dell'art. 156 del citato D. Lgs. n. 42/2004 come modificato dal D. Lgs. n. 156/2008, e che il suddetto PTPR è stato poi pubblicato il 14 febbraio 2008;
che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 7181 del 7.5.2008 il termine per la presentazione delle osservazioni al nuovo PTPR è stato posticipato al 30.07.2008, dando atto che le osservazioni raccolte da comuni e provincie successivamente al termine di cui all'art. 23 comma 3 della L.R. 24/1998 devono essere raccolte sino al 15.06.2008;
che dunque a tutt'oggi l'iter per la redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale Paesistico della Regione Lazio, che presenta alcuni aspetti problematici in ordine all’applicazione delle nuove norme stabilite da D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, ossia D. Lgs. n. 156/2006 e D.Lgs. n. 62/2008 NON E' STATO COMPLETATO;
CHE DUNQUE RESTA A TUTT'OGGI VIGENTE IL VECCHIO PIANO
TERRITORIALE PAESISTICO DEL LAZIO, che sottopone alla tutela del citato D.
Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. la valle ubicata fra via della Bufalotta e via delle Vigne
Nuove;
che in data 27 aprile 2006 il consiglio comunale di Roma aveva approvato anche il PRU Fidene-Valmelaina, a suo tempo adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10 del 10-11-01, piano che prevede di “recuperare” l’area tra Vigne Nuove e Bufalotta con 600.000 nuovi metri cibi di cemento, e che viola le tutele del vecchio ed ancora vigente Piano Territoriale Paesistico (proposte n°5, n°6, n°7 e n°8);
che fra tali proposte è compresa quella indicata come Proposta 11, presentata a suo tempo dal Consorzio Cooperative Costruzioni (prot. 2207/1998), proposta che prevede interventi di edilizia residenziale e non residenziale che risultano ricadenti in larga parte all'interno di un'area sottoposta a tutela paesaggistica nel vecchio ed ancora vigente Piano Territoriale Provinciale del Lazio, e dunque ancora oggi salvaguardata dalle norme del citato D. Lgs. n. 42/2004 come modificate dal citato D. Lgs. n. 157/2006, e da ultimo in maniera molto più
stringente dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 62, in quanto non è stato ancora completato l’iter del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio;
che, proprio per la presenza di tali vincoli, sia l’intervento di edilizia residenziale che quello non residenziale della proposta n. 11 risultavano localizzati dalla Tavola di assetto del Programma preliminare del P.R.U., in un’area individuata come “Grandi sistemi ambientali/Parco urbano”, in evidente violazione dell'art. 4 del Bando, secondo il quale le proposte d’intervento non possono essere localizzate su aree definite, per l’appunto, “Grandi
sistemi ambientali”,e dunque in violazione della stessa legge n. 493/1993;
che, nell'ambito del programma, la succitata area sottoposta a tutela paesaggistica risulta scambiata con area a verde ceduta a scomputo che risulta localizzata su un vicino tratto stradale sotterraneo;
che risulta ricadente all'interno dell'area di salvaguardia di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii anche l'opera pubblica dello stesso programma art. 1 denominata come O.P. 5, e consistente in una strada che taglia la valle a collegamento fra via Bufalotta e via delle Vigne Nuove;
CONSIDERATO
• che dall’iter del nuovo PTPR sin qui precedentemente ricostruito si evidenza come le norme di salvaguardia del vecchio PTPR siano ancora oggi vigenti, anche perché il succitato iter non è stato correttamente rapportato alle norme di tutela paesaggistica del D. Lgs. n. 42/2004 fattesi nel frattempo ben più stringenti con le modifiche di cui ai D.Lgs. nn. 156/2006 e 62/2008;
• che gli interventi previsti dal Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 oggi noto come “Art. 11 Fidene-Val Melaina”, violano le disposizioni di salvaguardia paesaggistica del vecchio ma ancora vigente PTRP del Lazio, e dunque quelle del vigente in particolare l'intervento noto come “Proposta 11”, che prevede interventi di edilizia residenziale e non residenziale;
VISTE le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con il citato D. Lgs. n. 42/2004 E SS.MM.II;
SEGNALA
a codesti spettabili Uffici per le verifiche e gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza, nonché alla Procura della Repubblica di Roma, che i lavori del Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 oggi noto come “Art. 11 Fidene-Val Melaina”, ed in particolare i lavori edilizi per la realizzazione di edilizia residenziale e non residenziale attualmente in corso presso il liceo Nomentano, fra via della Bufalotta, via Passo del Turchino e Viadotto Gronchi (Proposta 11 del Piano di Recupero Urbano Fidene-Val Melaina:
proponente Consorzio Cooperative Costruzioni, prot 2207/1998), risultano ricadenti in area sottoposta al vincolo del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 156/2006, D. Lgs. n. 62/2008), ai sensi del vecchio ma ancora vigente Piano Territoriale Paesistico del Lazio, e sono dunque condotti, ad avviso degli scriventi, in violazione della citata normativa.
Per quanto attiene agli altri interventi di edilizia residenziale e non residenziale
ammessi a far parte del programma si segnalano inoltre i seguenti ulteriori rilievi, fatti presente in più occasioni nel passato a comune di Roma ed al Municipio IV da parte della associazioni locali (in particolare Comitati Parco delle Betulle e via Passo del Turchino):
• risulta anch’esso ubicata in area soggetta a tutela paesaggistica l’intervento di cui alla proposta n. 7, presentato dalla C.I.M. s.r.l (prot. 2138/1998), proposta che ha inoltre un indice fondiario di 3,13, in contrasto con quanto previsto dall’art.8 comma 4 del bando, mentre la valutazione della qualità urbanistica della proposta privata è stata valutata a suo tempo dalla Commissione tecnico-consultiva in 7/50, mentre la valutazione dell’offerta economica è stata uguale
a 0 (zero);
• La Commisione Tecnica Consultiva aveva a suo tempo proposto l’esclusione dal programma art. 11 della proposta 9, presentata dalla Edilcem s.r.l. (prot. 2172/1998), perché presentava soluzioni progettuali gravemente carenti sotto il profilo urbanistico ed architettonico, ed inoltre non conseguiva nessuno degli obiettivi del Programma preliminare, rilievi nonostante i quali la proposta
privata è stata reinserita nel programma per richiesta del Municipio IV;
• Rilevanti problemi presenta anche la proposta 6, presentata dalla Impresa Rosso e figli (prot.2103/98), in quanto contravviene all’art.6 comma 3 lett. c), poiché non recupera la zona N (verde pubblico), in modo che ne derivi un miglioramento quali-quantitativo dello standard (si passerebbe da N 5265mq a N 4529mq), e per giunta il giardino previsto è posto su una ripida discesa
e antistante a una via di grande scorrimento e inquinamento (via Prati Fiscali);
• Problemi di compatibilità con la normativa di salvaguardia archeologica vigente nell’area per l’intervento di cui alla proposta 5, presentato dal primo proponente Valsalaria, e poi passato alla SAG, ed infine all’Immobiliare Col Sereno, per il quale si chiede di verificare se, come già in passato segnalato a comune di Roma e Municipio IV con apposito esposti dal Comitato Parco delle Betulle, in considerazione della dichiarazione di bene d’interesse archeologico su parte della proposta d’intervento presentata al IV Municipio il 13/3/2002 ai sensi del D.L.gs. 90 del 29/10/99, artt. 2, 6, 8, e 49 e adottata il 6/10/2003 dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica di Roma, documentazione presso a Sovrintendenza Archeologica - Piazza delle Finanze, 1 – Roma), vengano trasgredite le rescrizioni allora date ai sensi dell’art. 49 del D.L. vo 29 ottobre 1999, n.490, ogi art. 45 D. gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (che vietano ogni costruzione anche a carattere provvisorio, ogni ipo di asporto e di accumulo di terra) per la zona sottoposta a vincolo compresa nella articella catastale 52, in quanto la suddetta zona, come risulta dal confronto tra la lanimetria di vincolo della Sovrintendenza e il pianovolumetrico esecutivo del soggetto proponente, è interessata dalla realizzazione di una strada;
• Problemi di regolarità pare presentare anche l’intervento di cui alla proposta n. 3, proponente la Monaco S.p.A. (prot. 2071/1998), riguardo alla quale il soggetto proponente avrebbe dovuto detenere la disponibilità dell’area e degli immobili interessati dalla proposta d’intervento al momento della presentazione della presentazione della proposta d’intervento (altre due proposte d’intervento,n. 10 e n. 14, erano state ritenute non idonee proprio per carenza dei requisiti soggettivi); ciò è confermato nel punto 9 della delibera n°10/2001 dal
Comune di Roma, quando dichiara che “Con riferimento alla proposta 3b, presentata dalla soc. Monaco su aree di proprietà IACP, l’Ufficio valuti l’eventuale convenienza per l’Amministrazione di acquisire le aree dallo IACP, sulla base della disponibilità manifestata dal Presidente dell’Istituto con nota del 20 novembre e che, di conseguenza, la proposta venga riformulata come proposta privata su aree di proprietà comunale”, ed infatti ecco che nel Programma definitivo Marzo 2001, la proposta 3b risulta come proposta su area privata (Tab. 3.2 Quadro tecnico analitico), prefigurandosi così una trasgressione
dell’art.15 del bando, ai danni di altri soggetti che hanno presentato proposte a seguito del bando del P.R.U., ma sono stati esclusi per lo stesso motivo.
RAPPRESENTA:
che quanto sin qui esposto era stato già fatto presente in passato, per quanto noto, con esposti e consegna di documentazione, in particolare da parte del locale Comitato Parco delle Betulle, ed era stato anche oggetto ad esempio a partire da aprile 2004 di:
interrogazione urgente di una consigliera comunale di maggioranza, Adriana Spera, che aveva avuto una del tutto insoddisfacente risposta solo dopo varie settimane da parte dell’architetto Giampiero Coletti, allora responsabile per il Comune di Roma;
petizione popolare con raccolta di circa tremila firme;
dossier sulle irregolarità e violazioni di legge riscontrate nel PRU, consegnato al sindaco Walter Veltroni, all’assessore alle Periferie Luigi Nieri, all’on. Paolo Cento dei Verdi, all’on. Patrizia Sentinelli del PRC, al cons. reg. Angelo Bonelli dei Verdi;
un libro bianco sul PRU;
uno studio di fattibilità per un PRU alternativo a bassa cementificazione;
interventi in trasmissioni televisive (Romauno, Teleroma 56);
un video sul PRU Fidene – Valmelaina, rinvenibile ancora oggi su youtube (sotto Parco delle Betulle), ed altri video nella stessa sede dedicati ai temi “Piano d'Area Bufalotta”, e “Art. 11 Fidene-Val Melaina.
Tutto ciò facendo salva la questione dell’avvenuta violazione delle norme che il Comune di Roma si era dato in materia di partecipazione da parte della cittadinanza, della cui contrarietà al suddetto programma hanno rappresentato evidente le tante segnalazioni sopra ricordate, le tante assemblee, ed altre iniziative di lotte svoltesi nel Municipio IV, non appena era emerso, con ben
scarsa trasparenza, il pericolo di quello stravolgimento edilizio che avrebbe notevolmente appesantito la situazione del loro quartiere e che si è negli ultimi mesi avviato.
In conclusione alcune considerazioni di carattere sostanziale, che si segnalano al Comune di Roma ed al Municipio IV, anche in relazione al fatto che il Programma di Recupero Urbano Fidene val Melaina, approvato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/1993, dovrebbe comunque perseguire con coerenza le finalità e le indicazioni normative da quella legge previste:
1) sul piano ambientale la valle alle spalle del Liceo Scientifico Nomentano è un'area di respiro assolutamente indispensabile per i quartieri circostanti, come giustamente evidenziato dal PTPR ancora vigente, che si interpone tra le impietose maglie di un abitato già troppo intensamente addensato sia a Talenti che a Vigne Nuove-Serpentara;
2) nell’attuale difficile situazione di emergenza abitativa l'edilizia residenziale prevista non corrisponde ad alcuna esigenza sociale, non trattandosi infatti di edilizia popolare, e i centri commerciali previsti non solo sono troppi, ricordando che il vicino centro commerciale Flaiano in via Alberini è fallito, ma per di più in più rischiano di compromettere il tessuto dei negozi e dei mercati rionali, elemento di sicurezza e vivibilità per i cittadini;
3) la stessa manodopera attualmente impiegata è composta quasi esclusivamente di lavoratori migranti: quindi anche sotto questo profilo non da sostegno al quartiere sul piano occupazionale.
Questo PRU sostanzialmente attua dunque uno sviluppo onnivoro e devastante del territorio del Municipio IV di Roma, senza in alcun modo perseguire quelle finalità di risanamento e riqualificazione urbana che erano l'obiettivo normativo della legge n. 493/1993 ai cui sensi è stato approvato, consumando il territorio senza valorizzarlo, e dunque violando aspetti formali e sostanziali della stessa legge.
Restando in attesa di un cortese e formale riscontro da parte di codesti spettabili uffici all’indirizzo sotto indicato, si inviano molti distinti saluti.
Roma, li 4 Novembre 2008
Luigi Cherubini Marcello Paolozza
Associazione Nazionale Italia Nostra/Roma via Capraia 81, 00139 Roma
Associazione Rete Nuovo Municipio IV
Comitato via Passo del Turchino
ALLEGATI
ALLEGATO 1: Estratto dalla cartografia del vecchio ma ancora vigente Piano Paesistico Regionale
del Lazio;
ALLEGATO 2-estratto della cartografia del programma urbanistico ex art. 11 Fidene-Val Melaina;
ALLEGATO 3 --studio storico-cartografico in cui si evidenzia la valenza storico-paesaggistica
dell’area interessata dai lavori che ne hanno fortemente compromesso lo stato vincolato dal D. Lgs.
n. 42/2004 e ss.mm.ii.
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