lunedì 15 luglio 2013

LA NOSTRA RUBRICA GIURIDICA: Condensa anomala in un fabbricato appena costruito, magari uno dei tanti nuovi intorno allo storico quartiere Talenti ? SI alla responsabilità del costruttore. Una recentissima sentenza della Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.06.2013 n° 14650

IN QUESTI ULTIMI MESI ABBIAMO RICEVUTO RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI CITTADINI CHE HANNO ACQUISTATO APPARTAMENTI NUOVI INTORNO A TALENTI, COSTRUITI DA UN PO' DI TEMPO, ED HANNO POI SCOPERTO CHE C'ERANO GIA' INFILTRAZIONI D'ACQUA E/O CONDENSA !
Ecco arriva una recentissima sentenza della Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11.06.2013 n° 14650, LINK: ALTALEX

Con l’interessante sentenza 11 giugno 2013, n. 14650 la sezione seconda civile della Corte di Cassazione interviene in materia di vizi di costruzione degli edifici individuando nel costruttore il responsabile. Infatti, ribadiscono gli Ermellini, secondo il consolidato orientamento della Cassazione i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile.
In definitiva, secondo Piazza Cavour, l’incidenza negativa dei difetti di costruzione, accolti dall’art. 1669 c.c., può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera che, pur non riguardano parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duratura cui è destinata, incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile. Esempi sono costituiti dalle condutture di adduzione idrica, dai rivestimenti, dall’impianto di riscaldamento, dalla canna fumaria, ecc.
Spiega il Palazzaccio che l’interpretazione della norma è giunta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da idonea realizzazione degli infissi; difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o quali opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Nel caso di specie un condominio aveva convenuto in giudizio il costruttore dell’edificio per sentirlo condannare all’eliminazione dei difetti dell’opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidità ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo. Mentre il tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell’art. 1669 c.c., la Corte di appello territoriale ribaltava la decisione affermando che l’azione proposta poteva essere riqualificata ai sensi dell’art. 1669 c.c. solo se fondata su difetti costrittivi così gravi da incidere sulle componenti essenziali dell’opera.
Come detto, la Cassazione, di avviso contrario, ha ritenuto che l’esclusione della rilevanza dell’art. 1669 c.c. dei difetti in questione sia il risultato di una non corretta applicazione della norma. Da qui l’accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello territoriale.
(Altalex, 8 luglio 2013. Nota di Alessandro Ferretti)

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