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La questione trattata
dalla pronuncia in esame riguarda il regime di pubblicità a cui sono
sottoposti i titoli abilitativi alla realizzazione di interventi
edilizi: regime che, come si vedrà, non prevede neppure la possibilità,
per eventuali controinteressati, di rivendicare pretese in ordine alla
supposta riservatezza dei dati ricavabili dai predetti titoli edilizi.
Nel caso di specie era avvenuto che un soggetto che aveva partecipato
ad una lottizzazione - il quale già aveva proposto azione risarcitoria
nei confronti dell'amministrazione comunale e di altro lottizzante per
violazione della convenzione stipulata - aveva avanzato nei confronti
dell'amministrazione domanda di accesso agli atti in relazione ai titoli
abilitativi agli interventi realizzati da parte del confinante.
L'amministrazione aveva interpellato i controinteressati e, acquisite
le loro osservazioni, aveva omesso di concludere il procedimento.
L'istante aveva dunque proposto ricorso giurisdizionale, evidenziando
come dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio deve essere dato
avviso all’albo pretorio e che, dunque, chiunque ha facoltà di accedere
agli atti del procedimento, visionando sia gli atti amministrativi che
gli elaborati progettuali.
Il TAR, nell'affrontare la questione, ha pienamente accolto la tesi del ricorrente.
Nella pronuncia si evidenzia infatti come fin dalla previsione di cui
all’art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge
ponte n. 765/1967, l'ordinamento prevede un regime di pubblicità molto
più esteso di quello contemplato dalla L. n. 241/1990.
Afferma infatti la pronuncia che “l’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001,
nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo
edilizio va dato avviso all’albo pretorio (…) non può che essere
interpretat[o] nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a
consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del
procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività
edilizia che il legislatore ha inteso garantire”.
Dopo aver così risolto la questione, il giudice è comunque andato
oltre, evidenziando come nel caso di specie il ricorrente fosse comunque
titolare del diritto di accesso alla documentazione anche in forza
delle previsioni (più restrittive) di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.
Esso, in qualità di proprietario di un lotto di terreno confinante con
quelli di proprietà della ditta controinteressata aveva infatti
interesse a verificare se dagli interventi realizzati fosse derivato un
danno nei suoi confronti.
Nella pronuncia viene poi espressa la precisazione che “Naturalmente
non è scontato che i documenti oggetto di accesso siano effettivamente
utili al ricorrente nell’ambito del giudizio pendente (così come è da
ribadire che la proposizione di istanze di accesso non riapre ex se i
termini di impugnazione di provvedimenti ormai consolidatisi), ma in
questa sede il giudice deve solo verificare la non manifesta inutilità
della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso.”
In conclusione, dunque, il Collegi ha ritenuto insussistente qualsiasi
esigenza di riservatezza in capo ai controinteressati, e, per opposto,
pienamente integrati tutti i presupposti per il sorgere del diritto di
accedere alla documentazione amministrativa.
(Altalex, 26 gennaio 2015. Nota di Riccardo Bianchini)
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