lunedì 21 luglio 2014

A proposito dell'esposto presentato nel 2011 da parte dei CDQ del Municipio III contro la prosecuzione della Metro B1 Jonio-Bufalotta a colpi di milioni di metri cubi di cemento - "a volte nel loro piccolo anche le formiche si incavolano....". Ebbene il nodo della Metro B1 arriva al pettine, e l'Autorità di Vigilanza sulle Opere Pubbliche accende un potente faro sulla sua gestione ! Tutte le responsabilità verranno accertate, "rivoltando come un calzino Roma Metropolitane", nelle parole di Repubblica... ERA ORA !!! Anche per questa vicenda il sindaco Marino caccia i vertici di Roma Metropolitane, rimuovendo l'intero CDA !

AVEVATE A SUO TEMPO SEGUITO FRA 2011 E 2013 LA BATTAGLIA CONDOTTA DAI COMITATI DI QUARTIERE DEL MUNICIPIO III CONTRO IL PROSEGUIMENTO DELLA METRO B1 NEL TRATTO JONIO-BUFALOTTA A COLPI DI MILIONI DI METRI CUBI DI ALTRO CEMENTO RESIDENZIALE, IN PARTICOLARE CON L'INVIO DI UN DETTAGLIATO ESPOSTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE OPERE PUBBLICHE NON SOLO SU TALE PROSEGUIMENTO, MA SULL'INTERA OPERA METRO B1:

PRESENTAZIONE ESPOSTO - 18 APRILE 2011:
PRIMO RISCONTRO AUTORITA' VIGILANZA OPERE PUBBLICHE:
STOP AL PROSEGUIMENTO:

EBBENE, L'ITER DI ACCERTAMENTO SULLA REGOLARITA' DELL'INTERA METRO B1 ARRIVA OGGI A RISULTATI SCONVOLGENTI, QUI DI SEGUITO RICOSTRUITI IN UN DETTAGLIATO ARTICOLO DE LA REPUBBLICA-EDIZIONE ROMA DEL 18 LUGLIO 2014, CHE DEDICA AL TEMA UNA INTERA PAGINA (!):

VI RICORDATE LA VICENDA DEL COMPLETAMENTO LAVORI, INAUGURAZIONE, ED IMMEDIATI PROBLEMI DI ESERCIZIO DELLA METRO B1 ?
NOI NON CE NE SIAMO DIMENTICATI......






ALEMANNO: Metro B1, "un esempio da seguire...."
NON PARE PROPRIO !!!


















Possibile che di questo scenario devastante vengano chiamati a rispondere, sia i precedenti vertici di Roma Metropolitane, con in testa l'ex A.D. Federico Bortoli, che magari anche gli stessi amministratori, il sindaco Alemanno, e l'assessore alla Mobilità Aurigemma.....
 PESANTISSIME LE DUE DELIBERE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.
Deliberazione n. 9 del 6 marzo 2013:
Deliberazione n. 9 Adunanza del 6  marzo 2013
 Rif.  Fasc. 2216/2012
Oggetto: Linea B1 della Metropolitana di Roma –  Tratta Bologna-Conca d’Oro. Rilievi formulati da ATAC S.p.A.  relativamente a carenze costruttive e malfunzionamenti di esercizio. Risultanze  istruttorie.
Il Consiglio
Visto il D.lgs. n. 163/2006;
Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori,  Servizi e Forniture;
Considerato in  fatto
Il progetto dell’opera, nella sua concezione  originale, ha previsto la realizzazione della diramazione della Metro B da  Piazza Bologna a Piazza Conca d’Oro, con una lunghezza di circa quattro chilometri  e altrettante stazioni (Nomentana, Annibaliano, Gondar e Conca d’Oro).
Il progetto definitivo prevedeva una spesa  complessiva di € 482.900.000,00, finanziata per il 52% dal comune di Roma e per  il 48% dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della L. n.  211/92.
La  progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono stati affidati mediante  appalto integrato ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. b) della L. n. 109/94 e  s.m.i..
Il 7  ottobre 2004 l’appalto  è stato aggiudicato mediante licitazione  privata con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa (artt. 20, comma 1, e 21, comma 1 ter, L. n.  109/94 e s.m.i.) all’A.T.I. Consorzio Risalto (mandataria) ed  altri, per un importo pari ad euro 358.723.042,10 (di cui euro 2.609.204,45 per la progettazione esecutiva ed euro  356.113.837,65 per l’esecuzione dei lavori).
Il tempo  di esecuzione era stabilito in 2.040 giorni totali (riferiti alla progettazione  esecutiva per 240 giorni, alle attività realizzative per 1.620 giorni ed alle  prove da effettuare dopo l’ultimazione dei lavori per 180 giorni).
Il  contratto è stato stipulato in data 26 novembre 2004 e, a seguito  dell’approvazione della progettazione esecutiva predisposta  dall’aggiudicataria, il 7 novembre 2005 è stata effettuata la consegna dei  lavori.
Nel  contempo veniva costituita Roma Metropolitane s.r.l., cui il Comune di Roma ha  affidato lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione,  ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane B1 e C.
L’opera,  successivamente all’appalto, è stata interessata da diverse modifiche; in  particolare una prima “variante” è  scaturita nella fase di redazione della progettazione esecutiva; la variante ha  comportato una riduzione dell’importo contrattuale per € 11.979.302,12; ai  sensi dell’art. 11 del D.M. 145/2000, ritenuto dalla stazione appaltante  applicabile al caso specifico, è stato riconosciuto all’appaltatore il 50%  dell’importo della riduzione, per cui l’effettiva economia per il committente  si è ridotta a € 5.989.651,06.
Una seconda variante - indicata dalla stazione  appaltante quale “terre – archeologia - jet grouting”- è stata approvata con  deliberazione C.C. n. 48 del 20.3.2007 ed ha ridefinito l’importo complessivo  dei lavori in € 374.892.628,09.
Le circostanze da cui è derivata l’esigenza  della seconda variante e l’impossibilità di pervenire sin dai primi periodi di  esecuzione ad un dispiegamento completo delle forze produttive, hanno  determinato un ritardo complessivo stimabile in circa 14 mesi rispetto al  cronoprogramma contrattuale.
Verifiche nel corso dell’esecuzione hanno  fatto, inoltre, emergere difficoltà esecutive per la realizzazione della  stazione Nomentana, mentre, di contro, si è manifestata la necessità di avviare  i lavori di realizzazione del tratto Conca d’Oro-Ionio, anche al fine di  predisporre un futuro nodo di scambio, nella stazione di Piazzale Ionio, tra la  futura linea D e la costruenda B1.
Con Ordinanza del Sindaco n. 20 del  28.3.2007 è stata, quindi, approvata la variante con cui sono state apportate  modifiche alla tratta Bologna-Conca d’Oro in corso di esecuzione, in  particolare l’eliminazione della stazione Nomentana; il nuovo importo  contrattuale, a seguito della soppressione della stazione Nomentana è stato  ridefinito in € 330.343.321,38, comprensivo di un premio accelerazione di 22.000.000,00  di euro, finalizzato al perseguimento dell’obiettivo di aprire la linea B1  all’esercizio nella primavera 2011.
Con la medesima Ordinanza è stata, inoltre,  affidata a Roma Metropolitane s.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti  i compiti connessi al processo progettuale e realizzativi della tratta Conca  d’Oro – Ionio.
Ulteriori modifiche ed integrazioni sono  state apportate successivamente e contrattualizzate con il IV Atto Integrativo  al contratto di appalto, in data 3.11.2009.
Il IV Atto Integrativo ha contemplato  modifiche alle opere e, in particolare, l’inserimento nell’appalto delle opere  di sistemazione esterna e degli impianti di esercizio, speciali e  telecomunicazione, di cui all’ordinanza del Commissario n.171 del 27.4.2009;  con tale Atto l’importo contrattuale totale si è attestato alla somma di € 360.894.183,93,  mentre il termine di ultimazione delle opere è stato procrastinato al 30.9.2011.
Successivamente la  S.A., con nota del 31.5.2010, ha accolto una richiesta avanzata dall’Appaltatore  di maggior tempo di 30 gg in conseguenza di eventi occorsi nella fase di  ingresso della TMB nella Stazione Libia.
Con il V Atto  Integrativo in data 11.10.2010 è stato riconosciuto all’appaltatore  l’accreditamento dei corrispettivi per la fornitura di impianti prima della  messa in opera degli stessi, previa verifica della D.L., prevedendo, di contro,  una riduzione del corrispettivo contrattuale per tener conto del beneficio  finanziario; l’importo contrattuale è stato ridefinito in €360.799.757,35.
La S.A. ha  effettuato, inoltre, un’ultima ridefinizione del cronoprogramma dei lavori in  considerazione dell’inserimento in contratto delle lavorazioni necessarie per  l’attuazione di  prescrizioni di enti  terzi, in particolare impartite dall’Esercente e fatte proprie dalla  Commissione di Agibilità nelle fasi conclusive dell’appalto, rideterminando  l’importo contrattuale complessivo in € 368.755.086,53, mentre il termine di  ultimazione è stato definitivamente fissato al 19.12.2011.
Infine, con il VI  Atto Integrativo e modificativo del contratto, sottoscritto il 21.09.2011,  l’importo contrattuale è stato ridefinito in € 366.080.738,63, tenendo conto anche  delle indicazioni fornite dall’Autorità con deliberazione n. 31/2011.
L’Autorità è intervenuta, nel corso  dell’esecuzione dell’opera, con due deliberazioni.
Il  Consiglio dell’Autorità, a seguito di richiesta del Sindaco di Roma  (Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM n. 3543 del 26.9.2006),  nell’esprimersi favorevolmente con deliberazione n.281 nell’adunanza del 4  ottobre 2007 circa la possibilità di affidare all’esecutore dei lavori in corso  della Linea B1 anche il prolungamento della medesima linea, dalla stazione  Conca d’Oro fino alla stazione di Piazzale Ionio, ravvisando nel caso i presupposti previsti dall’art. 31,  paragrafo 4, lett. a) primo alinea della direttiva comunitaria 2004/18/CE, ha  disposto un’attività di monitoraggio da parte della Direzione Generale per la  Vigilanza, con particolare attenzione alle ulteriori questioni segnalate da  esponenti (CESIA – Centro Studi e Iniziative per l’Ambiente e Italia Nostra),  che evidenziavano modifiche al progetto in corso di esecuzione che portavano, a  detta degli stessi, a ridurre la qualità dell’intervento (con particolare  riferimento alla soppressione della stazione Nomentana).
Il Consiglio, in esito all’esame delle  risultanze istruttorie della Direzione Vigilanza, integrate anche dal parere  dell’Ufficio Affari Giuridici e da un’indagine di mercato sui costi delle  metropolitane, condotta dall’Osservatorio dei contratti pubblici, ha audito  i soggetti interessati (rappresentanti e responsabili del Comune di Roma e di  Roma Metropolitane) per acquisire delucidazioni in merito alle criticità emerse  nel corso dell’istruttoria.
Infine, con deliberazione n. 31 del 9 marzo  2011, ha ritenuto di rilevare la non conformità dell’operato della stazione  appaltante con le disposizioni normative in materia, relativamente a due  fattispecie.
In primo luogo, il Consiglio ha  ritenuto non condivisibile il richiamo, in sede di approvazione del progetto  esecutivo alle disposizioni di cui all’art.11 del D.M. 145/2000, con le  relative conseguenze in termini economici di tale riferimento, pur prendendo  atto di come le predette disposizioni si possano prestare a margini  interpretativi. Peraltro, ha evidenziato che, di contro, sarebbe stato corretto  riconoscere all’appaltatore il corrispettivo per la modifica delle soluzioni  progettuali in sede di definitivo, resasi necessaria a seguito di accertamenti  e indagini effettuate, per la specificità del caso, solo successivamente  all’appalto (procedura ordinariamente in contrasto con le disposizioni che  impongono la completezza dei rilievi, degli accertamenti e delle indagini a  corredo del progetto definitivo).
Il  Consiglio ha ritenuto, inoltre, le modalità di  affidamento dei lavori di prolungamento della linea B1 (tratta Conca  d’Oro-Ionio) non del tutto rispondenti al dettato normativo  relativamente alle modalità con cui la stazione appaltante ha concretamente  provveduto all’affidamento dei lavori aggiuntivi del tratto Conca d’Oro –  Ionio, osservando come la stazione appaltante abbia provveduto ad affidare la  progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi a  detto prolungamento, modalità consentita solo per i rapporti di tipo concessorio, ovvero per quei contratti ove  la controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola,  unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  i lavori realizzati (art. 144, comma 3, D.lgs. n.163/2006).
In esito  alle osservazioni formulate dall’Autorità con la deliberazione n. 31/2011, Roma  Metropolitane ha provveduto ad adeguarsi, disponendo la riduzione dell’importo  contrattuale di €5.989.651,06, di cui con precedente atto era stato previsto il  riconoscimento all’ATI con riferimento all’art.11 del D.M. 145/2000; con il  medesimo atto ha provveduto, invece, a riconoscere all’ATI l’importo di €  3.316.352,38, quale corrispettivo per la progettazione definitiva. In  definitiva ha disposto il recupero della somma di € 2.673.298,68.
Il  tratto Bologna – Conca d’Oro della Linea B1 è entrato in esercizio in data  13.6.2012.
Il  Consiglio dell’Autorità, preso atto delle notizie riportate dai mezzi di informazione  circa malfunzionamenti nella fase di esercizio, ha disposto un’audizione dei  collaudatori della Linea, previa acquisizione dei rilievi formulati da ATAC  S.p.A.
Pertanto,  su richiesta formulata dalla Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture,  Roma Metropolitane srl, con nota del Responsabile del procedimento assunta al  prot. dell’Autorità n. 73947 del 25.7.2012, ha fornito informazioni e  documentazione; quindi, a seguito di  convocazione con nota del Presidente dell’Autorità prot. 71245 del 18.7.2012,  in data 1 agosto 2012 si è svolta l’audizione presso il Consiglio  dell’Autorità, alla quale sono intervenuti il Responsabile del Procedimento, il  Direttore dei lavori e i componenti della Commissione di collaudo.
Facendo seguito all’audizione il RUP ha  fornito ulteriori precisazioni e aggiornamenti con note acquisite rispettivamente al prot. dell’Autorità n. 101209 del  22.10.2012 e n.5310 del 16.1.2013.
Dal complesso  delle informazioni fornite si rileva quanto segue.
A  partire dal secondo semestre del 2010, Roma Metropolitane ed ATAC, nell’ambito  di un progetto interaziendale coordinato dal Dipartimento Politiche della  Mobilità del Comune, hanno avviato un percorso congiunto per la condivisione da  parte dell’Esercente delle scelte tecniche adottate, con particolare  riferimento agli impianti speciali, di esercizio e civili.
Al  termine di tale fase Roma Metropolitane ha sviluppato un progetto definitivo di  variante comprendente, oltre a modifiche resesi necessarie per ulteriori  motivazioni, le lavorazioni risolutive delle osservazioni/prescrizioni avanzate  da ATAC. La variante ha comportato un maggiore importo contrattuale pari a €  7.955.321,85 (inclusi oneri per la sicurezza e progettazione), circa il 2,4%  dell’importo contrattuale, che è stato coperto con una rimodulazione del quadro  economico dell’intervento, senza necessità di ulteriori finanziamenti.
La  variante è stata esaminata con esito favorevole dal Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti, con voto n°473 del 16 Dicembre 2011 della  Commissione Interministeriale ex lege 1042/92, come integrata dall’art. 5 della  L. 211/92, ai fini del rilascio del nulla osta tecnico per la sicurezza ai  sensi dell’art. 3 del DPR 753/80 (nulla osta ai fini della costruzione).
Con nota  dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti di Roma Capitale del 16.6.2011 è  stato, inoltre, istituito un Comitato composto da tre componenti,  rispettivamente rappresentanti di ATAC, del Dipartimento Mobilità e di Roma  Metropolitane, per il controllo e coordinamento delle attività finalizzate  all’avvio dell’esercizio delle Linee C e B1.
Nelle  more della formale costituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti, ai sensi delle previsioni dell’art. 5 del DPR 753/80, della  Commissione di Agibilità, Roma Metropolitane ed ATAC, a partire dal mese di luglio  2011, mentre gli impianti erano in fase di completamento, hanno proceduto alla  preventiva individuazione delle future attività da svolgere e le hanno  sottoposte, in via preliminare, all’USTIF, quale soggetto preposto al rilascio  del nulla osta all’apertura della Linea previa conclusione delle attività di  controllo e verifica della Commissione di Agibilità.
A  partire dalla fine del mese di Dicembre 2011 sono state avviate le prove  funzionali in contraddittorio tra Appaltatore e Direzione Lavori, previste dal  Capitolato Speciale di Appalto, anche alla presenza del personale dell’ATAC. La  Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera è stata  informata delle attività in corso.
In data  25 gennaio 2012, è stata costituita la Commissione di Agibilità per l’apertura  all’esercizio della Tratta Bologna-Conca d’Oro, che si è quindi sovrapposta  all’attività in atto con la richiesta ed effettuazione di ulteriori prove.
Dall’esecuzione  delle prove in contraddittorio tra Roma Metropolitane, Appaltatore e ATAC e  Commissione di Agibilità sono emerse osservazioni e prescrizioni relativamente  alle quali, in applicazione delle disposizioni contrattuali, la Direzione dei  Lavori ha avviato le iniziative volte alla realizzazione, da parte  dell’Appaltatore, delle lavorazioni necessarie per il soddisfacimento delle  richieste direttamente riconducibili al progetto d’appalto.
In data  30.12.2011 il Direttore dei Lavori ed il Direttore tecnico dell’Appaltatore  hanno sottoscritto un certificato attestante che, alla data del 19.12.2011, i  lavori in appalto potevano considerarsi sostanzialmente ultimati, residuando  l’esecuzione di lavorazioni marginali non rilevanti sulla funzionalità e compiutezza  dell’opera.
Per il  completamento delle attività, nonché delle prove funzionali in contraddittorio  relative agli impianti ed alle finiture, il Direttore dei Lavori ha assegnato  il termine perentorio di 60 giorni dalla sopra indicata data di sostanziale  ultimazione dei lavori.
In  prossimità della data di scadenza (18.2.2012) il Direttore dei Lavori, in  contraddittorio con l’Appaltatore, ha constatato che la maggior parte delle  lavorazioni individuate nel precedente certificato erano state ultimate ad  eccezione di talune attività residue e di determinate prove funzionali su  taluni impianti, oltre ad ulteriori lavorazioni necessarie per il recepimento  delle prescrizioni nel frattempo emerse dalle prove funzionali in  contraddittorio.
Sulla  scorta degli accertamenti svolti, pertanto, il DL ha concluso che i lavori al  18.2.2012 non risultavano completamente ultimati. Nel medesimo verbale  l’Appaltatore ha riportato le proprie giustificazioni circa le motivazioni  della non completa ultimazione dei lavori entro le scadenze suddette.
Successivamente  il DL, a seguito di ulteriori sopralluoghi in contraddittorio con  l’Appaltatore, ha accertato che, alla data del 31.3.2012, i lavori di appalto  potevano considerarsi effettivamente ultimati, fatta salva l’esecuzione di  lavorazioni di dettaglio finalizzate al recepimento di alcune modifiche  richieste dalla Direzione Lavori, conseguenti ad ulteriori intervenute  prescrizioni/osservazioni impartite dall’ATAC nel corso della prosecuzione  delle prove eseguite sugli impianti e sulle opere. Risultavano, comunque,  complessivamente risolte le prescrizioni/osservazioni ostative all’avvio delle  prove di sistema e delle prove della Commissione di Agibilità.
La  consegna delle opere ad ATAC è avvenuta in tre fasi secondo un programma  operativamente coordinato con la Commissione di Agibilità. Le consegne sono  avvenute in via “anticipata”, prima del collaudo, ai sensi delle disposizioni  dell’art. 200 del DPR 554/99; nei verbali di consegna è richiamata la verifica  della Commissione di collaudo circa l’esistenza delle condizioni prescritte dal  citato articolo per l’uso delle parti oggetto dei verbali stessi.
La prima  consegna degli impianti ad ATAC, finalizzata al rodaggio degli Impianti  Segnalamento e Telecomando Traffico Linea B e B1, è avvenuta in data 29.4.2012,  successivamente al rilascio, in pari data, del nulla osta tecnico da parte  dell’USTIF.
La  seconda consegna è avvenuta in data 4.5.2012, al fine di consentire l’avvio del  programma di pre-esercizio della Linea con materiale rotabile; sono state  consegnate ad ATAC le gallerie di linea e gli impianti necessari all’avvio del  pre-esercizio con materiale rotabile della Linea B e B1.
Nel  verbale di consegna le parti si sono date atto dell’avvenuto recepimento - per  gli impianti oggetto della consegna di cui al verbale medesimo - delle  osservazioni/prescrizioni inerenti la funzionalità complessiva degli impianti  stessi ostative all’avvio del pre-esercizio e delle successive prove di  sistema. L’USTIF, con nota del 16.4.2012, aveva comunicato l’assenza di  osservazioni ostative al programma di svolgimento del pre-esercizio trasmesso  da ATAC.
La terza  consegna, relativa alla totalità delle opere e finalizzata all’apertura al  pubblico, è avvenuta in data 8.6.2012.
In pari  data si erano concluse le attività della Commissione di Agibilità che, con  apposito verbale ha espresso parere positivo all’apertura all’esercizio della  nuova tratta in questione, prendendo atto, tra l’altro, dell’assenza, da parte  di ATAC, di condizioni ostative all’apertura al pubblico esercizio; sempre  nella stessa data l’USTIF ha rilasciato il proprio nulla osta tecnico per la  sicurezza ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80 all’apertura al pubblico della  tratta Bologna-Conca d’Oro della Diramazione Linea B1.
Infine,  la Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione  Regionale Trasporti con il Decreto n. A05829 dell’11.06.12 ha autorizzato, ai  sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 753/80, l’apertura al pubblico della tratta  Bologna Conca d’Oro della Diramazione B1, avvenuta, come già indicato, il  13.06.12.
Nelle fasi antecedenti all’esercizio ATAC ha  formulato una serie di osservazioni e rilievi, contenuti in vari verbali,  aventi ad oggetto le varie componenti dell’opera.
Nel corso dell’audizione svoltasi presso il  Consiglio, il Responsabile del procedimento ha evidenziato come ATAC abbia  formulato complessivamente 890 prescrizioni ed osservazioni, elencate in  verbali derivanti da riunioni congiunte tra rappresentanti di Roma Metropolitane,  di ATAC e dell’Appaltatore.
Dagli elementi in ultimo forniti dal  Responsabile del procedimento, risulta che, in esito a riunione congiunta, la  Direzione Lavori ha trasmesso a Roma Capitale e ad ATAC il documento “Verbali  finali. Analisi al 10.09.12”.
Da tale documento risulta che è stata  ultimata l’esecuzione delle lavorazioni afferenti alle prescrizioni rientranti  negli obblighi e oneri a carico dell’appaltatore; è stata, inoltre, ultimata  l’esecuzione di lavorazioni afferenti parte delle osservazioni classificate  come “migliorie manutentive e/o funzionali” e alcune di quelle classificate  come “modifiche”.
Il RUP ha evidenziato, inoltre, come sia  pervenuta a Roma Metropolitane una ulteriore nota di ATAC, datata 28.9.2012,  con una articolata serie di richieste, anche ulteriori rispetto a quelle già  formulate, riferite all’intera diramazione B1 (da Piazza Bologna a V.le Ionio);  per tali richieste Roma Metropolitane ha relazionato a Roma Capitale –  Dipartimento Politiche della Mobilità per le decisioni di competenza.
Oltre alle osservazioni/prescrizioni  dell’esercente ATAC, Roma Metropolitane ha segnalato la criticità emersa a  seguito dell’entrata in vigore del DPR 151 del 1.8.2011, “Regolamento recante  semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli incendi”, che ha assoggettato le metropolitane alle visite e ai controlli  di prevenzione incendi finalizzate all'ottenimento del Certificato di  Prevenzione Incendi (CPI).
Roma Metropolitane ha ritenuto, pertanto,  opportuno avviare, per la Linea B1, l’iter previsto dalla nuova procedura  autorizzativa, presentando apposita istanza al Comando Provinciale dei VVF in  data 19.04.12. Il Comando Provinciale dei VVF ha rilasciato i pareri di  conformità relativi alle stazioni, alle gallerie di linea ed ai pozzi  intertratta con numerose prescrizioni tecniche. In particolare, una delle  prescrizioni dichiarata ostativa all’avvio dell’esercizio prevede in ciascuna  stazione ascensori con caratteristiche antincendio per il soccorso dei disabili  in caso di emergenza e renderebbe necessarie sostanziali modifiche a 1 o 2  impianti ascensori (per ogni stazione) appena realizzati.
Roma Metropolitane, mentre da un lato ha  avviato la progettazione relativa agli interventi da attuare per soddisfare la prescrizione,  dall’altro ha ricercato, concordemente con ATAC e il Dipartimento della  Mobilità, una soluzione provvisoria per ovviare alle richieste del Comando  Provinciale VVF, ritenuta ammissibile dallo stesso, consistita nella  costituzione, presso ciascuna stazione, di una squadra composta da due addetti  appositamente formati per provvedere, in caso di incendio, ad assistere i  disabili al piano banchina al fine di condurli in luogo sicuro; l’attuazione di  tale misura contempla un costo settimanale di € 24.660,00.
Il Responsabile del Procedimento ha, in  ultimo, segnalato un incontro presso il Ministero dell’Interno, cui hanno  partecipato i Comandanti Regionale e Provinciale dei VVF, nel quale è stata  definita una soluzione, tecnicamente condivisa, che, ove formalmente accettata  dai VVF, potrà superare la criticità, limitando sostanzialmente i lavori di  adattamento necessari.
Nella  fase di esercizio si sono manifestati vari malfunzionamenti.
In  particolare, nell’ambito di più occasioni, si è registrata l’interruzione  dell’esercizio per il blocco di circuiti di binario. Roma Metropolitane ha  evidenziato che l’Apparato Centrale Computerizzato di Conca d’Oro costituisce  il nuovo sistema di comando e controllo della nuova linea B1 ed è atto a  regolare, in sicurezza, la circolazione ferroviaria in corrispondenza al bivio  di Bologna e nella stazione di Conca d’Oro. L’Apparato è un impianto in  sicurezza livello SIL 4, specificamente certificato a cura di primario  organismo internazionale di certificazione (R.I.N.A.).
Tale  apparato permette di gestire, tramite impianti completamente computerizzati,  gli scambi, i circuiti di binario, i sistemi di blocco e gli altri enti di  linea, ecc. e di collegarli ai segnali garantendo la sicurezza dell'esercizio;  nel caso di anomalie quali quelle registrate (segnalazioni di false occupazioni  di binario), il sistema va in blocco per garantire la sicurezza del traffico  ferroviario. La condizione normale di esercizio è la modalità automatica;  tuttavia, nella fase di esercizio iniziale, fino a quando l’impianto non abbia  superato la fase di rodaggio e non si siano consolidate le procedure operative,  ovvero in relazione ad esigenze dell’attività di manutenzione fuori esercizio  evidenziate dall’esercente, è prevista la presenza dell’operatore presso la  postazione DL appositamente predisposta, a cui delegare la sola attività di  controllo/supervisione finalizzata alle funzioni di soccorso.
L’interruzione  dell’esercizio della metropolitana è scaturita – per quanto noto - dalla  concomitanza delle anomalie e dell’impossibilità di attuare le procedure di  ‘ripristino’ previste dal sistema a causa del momentaneo mancato presidio della  postazione DL ubicata nella stazione Conca d’Oro; solo con l’intervento di un  operatore ATAC abilitato proveniente dal DCO di Garbatella è stato possibile  attivare le suddette previste procedure per risolvere l’anomalia e  riavviare   l’esercizio.
La Ditta  esecutrice dell’Apparato (Ansaldo STS), a fronte del ripetersi seppure casuale  di tali anomalie, ha avviato – già prima dell’apertura al pubblico - analisi ed  approfondimenti mirati ad individuare le possibili cause e le conseguenti  possibili azioni correttive, anche mediante test di laboratorio ed analisi dei  file di registrazione cronologica degli eventi scaricati dal sistema.
Roma  Metropolitane ha segnalato un intervento di Ansaldo STS, finalizzato a  risolvere malfunzionamenti, eseguito nelle notti tra 10 e 11 luglio, e tra 11 e  12 luglio. Tuttavia, ha successivamente evidenziato come sia stata interessata in data 20.8.2012 per  una nuova interruzione della linea.
In relazione a tale nuova interruzione la  Società ha rappresentato che l’Appaltatore, evidenziando come l’applicazione  delle procedure gestite dall’impianto avrebbe consentito il superamento  dell’anomalia praticamente all’atto della sua evidenza, senza disagi per gli  utenti, ha concordato con ATAC la riattivazione di corsi di formazione di  personale e di piccoli interventi (pulizia di armamento e dei dielettrici  interposti nei c.d.b. della stazione Conca d’Oro, realizzazione mire di fermata  sulle banchine della stessa stazione).
L’Appaltatore, con nota del 24.9.2012 ha  comunicato la conclusione del servizio di assistenza all’esercente; oltre alla  richiesta degli oneri derivanti dallo svolgimento del presidio in affiancamento  dell’ATAC, ha avanzato istanza di riconoscimento degli oneri connessi allo  svolgimento dei corsi di formazione.
Si evidenzia, infine, che da notizie  riportate dagli organi di stampa, si è appreso che in data 28.1.2013 si è  verificata una ulteriore interruzione che ha causato disagi all’utenza.
Disagi  all’utenza sono stati determinati anche dal blocco registratosi per uno degli  ascensori della stazione Libia.
L’ascensore,  come precisato da Roma Metropolitane, come tutti gli impianti collaudato  dall’USTIF e oggetto di specifico decreto autorizzativo all’utilizzo da parte  della Regione Lazio, in data 22.6.2012 si è bloccato, con 10 persone a bordo; è  stato, quindi, necessario l’intervento di personale della Ditta cui ATAC ha  affidato la manutenzione per ricondurre al piano l’impianto e consentire agli  occupanti di scendere.
Da prove  eseguite dalla Ditta esecutrice, in contraddittorio con Direzione Lavori ed  ATAC, si sono rilevati alcuni parametri di funzionamento dell’impianto in  questione non perfettamente allineati con quelli degli altri impianti omologhi,  che sono stati  reimpostati in data  28.6.2012; tuttavia, il 16 luglio l’ascensore in questione è stato interessato  da un nuovo blocco, che ha nuovamente richiesto l’intervento del personale  della Ditta di manutenzione.
Dalle  verifiche condotte in contraddittorio il guasto è stato individuato in un  problema della zona porte, connesso ad un disallineamento dei contatti  (magneti) ubicati in prossimità dei diversi piani; la Ditta esecutrice ha  effettuato un intervento di manutenzione, dopo il quale sono state effettuate  diverse corse senza registrare problemi.
In data  28.6.2012 si è, inoltre, verificato il ferimento di una persona, caduta mentre  si trovava sulla scala mobile della Stazione Annibaliano. Roma Metropolitane ha  precisato che anche le scale mobili sono state collaudate dall’USTIF e sono  state oggetto di specifici decreti autorizzativi all’utilizzo da parte della  Regione Lazio prima dell’apertura all’esercizio della Linea.
In data  6.7.2012, come evidenziato da ATAC a Roma Metropolitane, risultavano 4 impianti  di scale mobili fuori servizio sui 67 installati. La tipologia più ricorrente  di intervento è stata individuata nella registrazione della catena di trazione;  è risultata, inoltre, da verificare su numerose scale mobili la corretta  attivazione della modalità stand-by. E’ stato, pertanto, convenuto di  effettuare sopralluoghi congiunti (tra Ditta esecutrice, Appaltatore, Direzione  Lavori, ATAC e Ditta manutentrice per conto di ATAC) al fine di verificare  puntualmente la situazione di ogni impianto e far intervenire ove necessario la  ditta esecutrice.
Le ripetute criticità evidenziatesi nel primo  periodo di esercizio per gli impianti di traslazione hanno indotto il D.L. ad  intimare e diffidare l’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art.119 del  DPR 554/99, a provvedere all’immediata esecuzione degli interventi necessari a  risolvere le problematiche evidenziatesi.
La ditta costruttrice degli impianti  (Schindler) ha fornito disponibilità ad affiancare la ditta incaricata da ATAC  della manutenzione; Roma Metropolitane ha precisato che nel seguito non sono  intervenuti ulteriori guasti.
Oltre agli eventi sopra descritti,  maggiormente impattanti nei confronti dell’utenza, Roma Metropolitane ha  segnalato altre anomalie emerse nel corso dell’esercizio, anche se di minore  impatto sull’utenza:   
  • anomalia  sui deviatoi di Bologna;
  •    
  • anomalia  registrata sul telecomando del traffico;
  •    
  • circoscritti  sollevamenti e/o distacchi puntuali di pavimenti e rivestimenti (Kerlite);
  •    
  • infiltrazione  d’acqua nella discenderia della Stazione Annibaliano, lato  via Asmara;
  •    
  • anomalie  del sistema di rilevazione incendi con attivazione delle relative strategie di  emergenza;
  •    
  • malfunzionamenti  sistema pannelli informativi al pubblico;
  •    
  • guasti  pompe di aggottamento pozzo PI30.
Per tali anomalie sono stati avviati ed  effettuati interventi per la soluzione delle stesse.
Il D.L. ha predisposto la contabilità finale  dei lavori e la relazione sul conto finale datata 2.10.2012.
Nella relazione è riportato il seguente  quadro finale dei lavori:
Lavori (Importo contrattuale - economie + lav. aggiuntive) Euro   313.522.930,30
Sicurezza (importo contrattuale - economie + lav. aggiuntive) 23.592.986,20
Riduzione 0.25% (per forniture e piè d'opera; art.3, V Atto  Integrativo) -104.750,12
Totale lavori appalto (compresa  sicurezza) 337.011.166,31
Oneri complementari
Progetto definitivo variante art. 11 DM 145/2000  3.316.352,38
Premio di accelerazione 22.000.000,00
Progettazione Esecutiva  3.199.843,81
Sommano oneri complementari   28.516.196,19
Importo totale contrattuale finale
Totale lavori appalto (compresa sicurezza) 337.011.166,31
Totale Oneri complementari  28.516.196,19
Sommano  365.527.362,50
Totale generale finale
Importo contrattuale totale  365.527.362,50
Oneri per coordinamento spostamento pp.ss.  262.056,88
Sommano  365.789.419,38
Essendo stati emessi certificati di pagamento  per € 349.787.834,80, resta un credito da riconoscere all’appaltatore di €  16.001.584,58.
A tale credito è stata applicata una penale  per il ritardo di 30 giorni (75.000 €/g) pari a €2.250.000,00, quale riduzione  del premio di accelerazione.
In relazione al riconoscimento, sia pure  parziale, del premio di accelerazione, il Responsabile del procedimento ha  illustrato le condizioni contrattuali che regolano la corresponsione del premio.
Circa l’introduzione di tale premio, ha  evidenziato che eventi imprevedibili, successivi alla consegna dei lavori  (sostanziale blocco delle attività di smaltimento delle terre da scavo,  necessità di indagini archeologiche integrative e di adeguare il progetto  esecutivo alle risultanze dei campi prova dei consolidamenti, difficoltà  dell’appaltatore di dispiegare la totalità delle forze già dalla fase iniziale)  hanno determinato ritardi, valutati, nel mese di dicembre 2006, in circa 14  mesi rispetto al cronoprogramma contrattuale.
Roma Metropolitane ha quindi proposto  all’Amministrazione Comunale una rimodulazione degli interventi, approvata con  Ordinanza Commissariale n°20/2007, che ha, tra l’altro, introdotto nell’appalto  il premio di accelerazione, finalizzato al raggiungimento di livelli produttivi  da parte dell’Appaltatore tali da permettere il recupero dei ritardi maturati  e, conseguentemente, “l’apertura della Linea B1 all’esercizio entro il mese di  aprile del 2011”.
Per quantificare tale premio si è fatto  riferimento alla entità della penale giornaliera sul termine di ultimazione dei  lavori, stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto in 75.000 €/gg; applicando  tale valore di riferimento ai 14 mesi da recuperare, si perveniva ad una cifra  di  €31.500.00,00; la stazione appaltante  ha, però, assunto come valore del premio 22 milioni di Euro, corrispondente,  con il criterio di cui sopra, ad un periodo di 9,7 mesi, che sostanzialmente  rappresentano la quota dei 14 mesi di ritardo non imputabile all’Appaltatore.
Il secondo Atto Integrativo e Modificativo  del contratto di appalto del 22.6.2007, che ha, tra l’altro, formalizzato tale  riconoscimento, ha stabilito che il premio di accelerazione sarebbe stato  liquidato all’ATI Appaltatrice unitamente al corrispettivo in occasione di  ciascun SAL successivo alla data di stipula dell’atto medesimo, sulla base  della contabilità del SAL stesso, in misura corrispondente alla quota di  produzione effettivamente realizzata. Il termine di ultimazione è stato stabilito,  con tale atto, al 28.2.2011.
E’ stato stabilito, inoltre, che, in caso di  mancata ultimazione dei lavori nel termine rimodulato per cause imputabili  all’ATI, dall’importo del premio sarebbe stato detratto – per ogni giorno di  ritardo – l’importo di € 75.000,00, ferma l’applicazione, dopo l’integrale  restituzione del premio, della penale contrattuale.
Con il IV Atto Integrativo e Modificativo  sottoscritto in data 3.11.2009, con l’affidamento all’ATI dell’esecuzione delle  sistemazioni superficiali esterne delle stazioni e delle opere impiantistiche  lungo linea quali impianti indispensabili per l’effettiva attivazione  dell’esercizio della tratta Bologna – Conca d’Oro, è stato ridefinito il  cronoprogramma contrattuale posticipando il termine di ultimazione al 30  settembre 2011.
Con nota di Roma Metropolitane del 23.4.2010,  sottoscritta dall’appaltatore, è stato, tra l’altro, precisato come il termine  del 30 settembre 2011 dovesse intendersi anche quale riferimento ai fini della  corresponsione del premio.
Successivamente la S.A., con nota del  31.05.2010, ha accolto una richiesta avanzata dall’Appaltatrice di maggior  tempo di 30 gg in conseguenza di eventi occorsi nella fase di ingresso della  TMB nella Stazione Libia.
Infine la S.A. ha effettuato una ultima  ridefinizione del cronoprogramma dei lavori in considerazione dell’inserimento  in contratto delle lavorazioni necessarie per l’attuazione delle prescrizioni  impartite dall’Esercente e fatte proprie dalla Commissione di Agibilità nelle  fasi conclusive dell’appalto. Con il VI Atto Integrativo e modificativo del  contratto sottoscritto il 21.09.2011 avente per oggetto l‘inserimento in  appalto delle suddette lavorazioni in variante, il termine è stato quindi  definitivamente fissato al 19.12.2011.
Tale data è stata, pertanto, assunta quale  riferimento anche ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione.
Particolarmente rilevante economicamente  risulta il contenzioso che si è sviluppato nel corso dei lavori.
Come riportato nella deliberazione dell’Autorità  n. 31/2011, le riserve iscritte nel corso dei primi cinque S.A.L., aventi ad  oggetto le attività svolte fino al 30 giugno 2007, sono state oggetto di un  primo procedimento di accordo bonario ex art. 31 bis L.109/94; in esito a tale  procedura, in data 10.7.2008, la Commissione all’uopo costituita, alla quale le  parti avevano attribuito poteri decisori, ha riconosciuto all’appaltatore la  somma di € 24.595.536,07 (€ 22.843.835,48 oltre € 1.751.700,59  per interessi e oneri accessori, esclusa IVA 10%).
Atteso che alcune riserve riconosciute con  l’accordo bonario, sono state ritenute dalla Commissione avere natura  continuativa, Roma Metropolitane ha provveduto, in data 27.10.2008, a stipulare  con l’Appaltatore un atto di transazione ex art. 239 del D.lgs. n.163/2006, per  oneri successivi al 30.6.2007, per un importo di € 29.351.956,21 (IVA esclusa).
Risulta, inoltre, essere stato attivato e  concluso un secondo accordo bonario, in relazione alle richieste risarcitorie  successivamente avanzate dall’Appaltatore (a tutto il 31.8.2010). La  Commissione, alla quale le parti hanno conferito il potere di assumere  decisioni vincolanti, ha ritenuto di riconoscere all’appaltatore la somma di €  22.074.810,02 (IVA esclusa), a fronte di un importo richiesto di € 162.554.542,60.  Le decisioni della Commissione sono state trasmesse a Roma Metropolitane in  data 28.11.2011.
Le  riserve di importo più rilevante (superiori a un milione di euro) riconosciute  con il secondo accordo bonario attengono a maggiori oneri per:   
  • limiti alle deroghe sul rumore per €  7.391.290,80 (oltre rivalutazione ed  interessi, per un totale di € 8.210.235,09);
  •    
  • danneggiamento  fabbricato 85 Viale Libia n.120 per € 8.403.514,42 (oltre rivalutazione ed interessi, per un  totale di € 10.205.456,30);
  •    
  • problematiche  ingresso TBM alla stazione Gondar per € 2.074.618,37 (oltre rivalutazione ed interessi, per un  totale di € 2.218.951,28);
  •    
  • apertura  al traffico privato Viale Libia per € 1.317.121.26 (oltre rivalutazione ed interessi, per un  totale di € 1.425.232.78).
Al SAL n. 28 (19.12.2011) risultano iscritte dall’appaltatore ulteriori  riserve non risolte con il predetto accordo bonario per una richiesta  complessiva di € 54.370.272,82.
Nella relazione sul conto finale il D.L. riporta che il Responsabile del  procedimento ha avviato una nuova procedura di accordo bonario in data  18.6.2012.
E’ stato fornito, inoltre, un prospetto relativo alle riserve al conto  finale, che riporta sia le riserve già apposte dall’appaltatore al SAL n.28,  eventualmente rivalutate, e le ulteriori riserve, per complessivi €  90.031.896,38.
Ritenuto  in diritto
Roma Metropolitane, a seguito delle richieste  dell’Autorità e della convocazione in audizione, ha esposto principalmente le  procedure poste in atto ai fini dell’apertura al pubblico della Linea B1, le  osservazioni/prescrizioni del gestore ATAC S.p.A., i malfunzionamenti  verificatisi nella fase di primo esercizio; inoltre, ha fornito un quadro di  aggiornamento circa la fase di realizzazione dell’opera.
Relativamente al primo aspetto, ha evidenziato  come l’apertura al pubblico sia avvenuta a seguito dell’acquisizione dei pareri  e delle autorizzazioni degli enti competenti in materia di metropolitane.
In particolare, dagli elementi forniti,  risulta che il progetto e le varianti sono stati esaminati con esito  favorevole dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con pareri  rilasciati dalla Commissione Interministeriale ex lege 1042/92, come integrata  dall’art. 5 della L. 211/92, ai fini del rilascio del nulla osta tecnico per la  sicurezza ai sensi dell’art. 3 del DPR 753/80 (nulla osta ai fini della  costruzione).
La  Commissione di Agibilità costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, ai sensi delle previsioni dell’art. 5 del DPR 753/80, a seguito di  una campagna di prove effettuate sulle opere eseguite, ha espresso, in data  8.6.2012, parere positivo all’apertura all’esercizio; nella stessa data l’USTIF  ha rilasciato il nulla osta tecnico per la sicurezza all’apertura al pubblico  della tratta, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80; infine, la Regione Lazio –  Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Trasporti con il  Decreto n. A05829 del 11.06.12 ha autorizzato, ai sensi del medesimo articolo,  l’apertura al pubblico.
E’ da  evidenziare che la consegna delle opere, attuata in tre fasi, è avvenuta in via  “anticipata”, prima che sia intervenuto il collaudo tecnico-amministrativo, ai  sensi delle disposizioni dell’art. 200 del DPR 554/99.
Dal  secondo verbale di consegna si evince che, in data 26.4.2012, era stato  rilasciato il certificato di collaudo statico delle Gallerie di Linea e delle  Vie di Corsa, depositato presso il Genio Civile in data 27.4.2012; nel verbale  della Commissione di Agibilità dell’8.6.2012 (prima dell’ultima e totale  consegna) sono richiamati i certificati di collaudo statico, redatti dal  collaudatore statico in diverse date per le ulteriori opere (stazioni,  collettori, pozzi di estrazione, ecc.).
Nei  verbali di consegna è citato che la Commissione di collaudo, su richiesta della  S.A. ha verificato l’esistenza delle condizioni prescritte dal citato articolo  200 del DPR 554/99 per l’uso delle parti oggetto dei verbali di consegna  stessi.
Al  riguardo, si rammenta che l’art. 200 del DPR 554/99 prevede, ai fini della  consegna anticipata, che:   
  • sia stato eseguito con esito favorevole il  collaudo statico;
  •    
  • sia stato tempestivamente richiesto, a cura del  responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato  di agibilità di impianti od opere a rete;
  •    
  • siano state eseguite le prove previste dal  capitolato speciale d’appalto;
  •    
  • sia stato redatto apposito stato di consistenza  dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
E’  previsto (comma 2) che l’organo di collaudo proceda a verificare l’esistenza  delle condizioni di cui sopra nonché ad effettuare le necessarie constatazioni  per accertare che l’uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza e  senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i  patti contrattuali, redigendo un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei  lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle  costatazioni e sulle conclusioni cui perviene.
Si  osserva, poi, che il comma 3 dell’art. 200 del DPR 554/99 stabilisce che la  presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su  tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventualità e  conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
Pertanto,  nonostante il contratto tra S.A. e Appaltatore non preveda alcuna fase di  gestione post operam, gestione e/o assistenza tecnica e/o affiancamento per la  manutenzione degli impianti, restano comunque ferme le garanzie pre e post  collaudo.
Il  Responsabile del procedimento ha, inoltre, evidenziato che, in considerazione  delle obbligazioni previste nel CSA, l’esecutore ha l’obbligo di ultimare le  lavorazioni finalizzate alla realizzazione delle osservazioni/prescrizioni  scaturite dall’Esercente e fatte proprie dalla Commissione di Agibilità.
Si  ritiene, pertanto, necessario che i Collaudatori accertino l’avvenuto  adempimento agli obblighi di cui sopra da parte dell’Appaltatore e valutino  eventuali responsabilità dello stesso o di altri soggetti, in relazione alla  mancata o ritardata attuazione delle osservazioni/prescrizioni di cui sopra e  alle carenze e malfunzionamenti riscontrati.
Si rileva, in particolare, come alcuni  malfunzionamenti degli impianti abbiano determinato disservizi e, talvolta, la  totale interruzione del servizio, con rilevanti disagi per l’utenza (si  richiamano al riguardo le anomalie verificatesi nel sistema di “Controllo di  binari”, negli ascensori, nelle scale mobili).
Le responsabilità dell’Appaltatore, si  ritiene, dovranno essere tenute in debito conto anche in sede di valutazione di  possibili rivendicazioni economiche dello stesso per attività di assistenza non  contemplate dall’appalto, ma che, comunque, sembrano essersi rese necessarie  per i malfunzionamenti verificatisi.
Al riguardo, il Responsabile del procedimento  ha evidenziato come Roma Metropolitane, con nota del 2.7.2012, abbia richiesto  all’Appaltatore di provvedere a garantire la presenza del personale  dell’Ansaldo STS con funzione di assistenza all’Esercente sino all’avvenuto  accertamento della risoluzione delle problematiche relative ai circuiti di  binario; la richiesta appare strettamente connessa alla necessità di sopperire  alle disfunzioni dell’impianto registrate in esercizio e si ritiene, pertanto,  che non possa ricadere economicamente sulla stazione appaltante o  sull’esercente.
Altra  criticità che emerge dagli elementi acquisiti è l’entità economica rilevante  del contenzioso che ha interessato la realizzazione dell’opera.
Si  evidenzia come, tra l’altro, nel caso specifico la procedura percorsa per  l’affidamento dell’opera dell’appalto integrato sia stata scelta dalla stazione  appaltante anche con la finalità di corresponsabilizzare l’appaltatore in  relazione alle scelte tecniche e come quest’ultimo, abbia apportato, in sede di  redazione del progetto esecutivo, rilevantissime modifiche, che, di fatto,  hanno eliminato le scelte tecniche più innovative del progetto definitivo posto  a base di gara per la tipologia di esecuzione delle stazioni (volta attiva,  arco cellulare), proponendo, invece, una soluzione più tradizionale (top-down).
La  evidente partecipazione dell’appaltatore alle scelte esecutive non ha, però,  evitato la formulazione di numerose riserve, alcune delle quali, anche nel caso  di questo secondo accordo bonario, non appaiono totalmente estranee ad aspetti  tecnici; si osserva, infatti, come la riserva più rilevante già riconosciuta  attenga ai danneggiamenti che la realizzazione dell’opera ha determinato in un  fabbricato esistente nell’area di intervento.
Si  osserva, inoltre, come siano stati riconosciuti maggiori oneri all’appaltatore per  limiti posti alle deroghe al rumore.
Pur  prendendo atto che l’esame delle riserve è avvenuto rimettendone la valutazione  ad una Commissione costituita secondo le previsioni di cui all’art. 240 del  Codice dei contratti, appare necessaria una verifica puntuale degli oneri  riconosciuti con gli accordi bonari e l’atto transattivo, che possa consentire  di escludere che detti maggiori oneri siano estranei a circostanze e  responsabilità già contrattualmente in capo all’Appaltatore.
Allo  stato, risultano apposte al conto finale riserve ancora da trattare per € 90.031.896,38.
Complessivamente,  l’ammontare delle riserve formulate dall’appaltatore nel corso dell’appalto,  escludendo l’importo di quelle successivamente ritirate, è stato di €  314.194.219,07, importo prossimo a quello contrattuale.
Nella  relazione sul conto finale, il Direttore dei lavori riporta che il Responsabile del procedimento ha avviato,  in data 18.6.2012, una nuova procedura di accordo bonario, che risulterebbe,  pertanto, il terzo procedimento fondato su tale istituto, regolato  precedentemente dall’art. 31-bis della L. n. 109/1994, come modificato dalla  legge n.166/2002, ed attualmente dagli artt. 240 e 240-bis del Codice.
Al  riguardo si osserva che il comma 1 dell’art. 31-bis della L. 109/1994, come  modificato dalla L. 166/2002, stabiliva che “la procedura per la definizione  dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta”; tale  disposizione è stata confermata dal comma 2 dell’art. 240 del D.lgs.  n.163/2006.
L’avvio  della terza procedura di accordo bonario (tralasciando, tra l’altro, l’atto transattivo)  non appare, pertanto, coerente con la previsione normativa richiamata.
Altro  aspetto rilevante è la tempistica relativa alla realizzazione dell’opera, con  particolare attenzione al riconoscimento all’appaltatore del premio di  accelerazione.
Emerge, infatti,  l’apparente incongruenza di un termine per l’ultimazione dei lavori più volte  procrastinato (infine stabilito al 19.12.2011) di contro alla rilevante  esigenza, tale da introdurre il premio di accelerazione, di completare  anticipatamente l’opera.
Nella  sostanza, si osserva come i tempi che la stazione appaltante intendeva  recuperare con l’introduzione del premio siano stati nuovamente concessi  all’appaltatore con una serie di proroghe e tempi aggiuntivi; in tal modo, in  assenza di più puntuali informazioni, emergerebbe che, con riferimento alle  opere principali, la produttività dell’appaltatore, successiva all’introduzione  del premio, sia stata di fatto ricondotta a quella ordinaria.
Come è  noto, l’importo economico del premio dovrebbe tener conto dei maggiori oneri  che l’appaltatore è costretto a sostenere per la maggiore produttività  richiesta (impiego di doppi o tripli turni di lavoro, necessità di  approvvigionare più rapidamente i materiali per l’esecuzione dell’opera, …);  tuttavia, nel caso in esame, non appare con evidenza come l’appaltatore possa  aver sostenuto tali maggiori oneri, essendo stato il termine di esecuzione  ripristinato alle previsioni iniziali.
In particolare  si evidenzia la necessità di un approfondimento della questione anche alla luce  del riconoscimento di rilevanti riserve per circostanze che sembrerebbero non  aver consentito una intensificazione della produttività (limiti alle deroghe al  rumore) e contemporanea corresponsione, con tempi prorogati, del premio di  accelerazione, che presupporrebbe, invece, un incremento della produttività;  sembrano emergere, in definitiva, riconoscimenti economici a favore  dell’appaltatore per due circostanze, ognuna delle quali sembrerebbe, a meno di  puntuali motivazioni che potrà fornire la stazione appaltante, escludente  l’altra.
In base  a quanto sopra considerato,
Il Consiglio   
  • ritiene che i Collaudatori debbano puntualmente  accertare l’avvenuto adempimento dell’Appaltatore all’obbligo di ultimare le  lavorazioni finalizzate alla realizzazione delle osservazioni/prescrizioni  scaturite dall’Esercente e fatte proprie dalla Commissione di Agibilità nonché  valutare eventuali responsabilità e conseguenti oneri economici dello stesso  Appaltatore o di altri soggetti, in relazione alla mancata o ritardata  attuazione delle osservazioni/prescrizioni di cui sopra e alle carenze e  malfunzionamenti riscontrati nella fase di avvio dell’esercizio;
  •    
  • pur prendendo atto che l’esame delle riserve è  avvenuto rimettendone la valutazione ad una Commissione costituita secondo le  previsioni di cui all’art. 240 del Codice dei contratti, ritiene necessaria una  verifica puntuale da parte della stazione appaltante che possa consentire di  escludere che i maggiori oneri riconosciuti all’appaltatore siano estranei a  circostanze e responsabilità già contrattualmente in capo allo stesso;
  •    
  • ritiene l’avvio della terza procedura di accordo  bonario non coerente con le disposizioni  dell’art. 31-bis della L. 109/1994, come  modificato dalla L. 166/2002, stante la disposizione del comma 1 del predetto  articolo per cui “la procedura per la definizione dell’accordo bonario può  essere reiterata per una sola volta” (disposizione confermata dal comma 2 dell’art.  240 del D.lgs. n.163/2006);
  •    
  • rileva come il termine per l’ultimazione dei  lavori sia stato fortemente procrastinato con varie proroghe e termini  aggiuntivi (che, pertanto, hanno sostanzialmente ricondotto la produttività  dell’appaltatore a quella prevista dal contratto iniziale) e come, nel  contempo, sia stato riconosciuto all’Appaltatore un ingente premio di  accelerazione, ritenendo, pertanto, necessarie approfondite valutazioni al  riguardo;
  •    
  • ritiene, inoltre, necessario che le predette  valutazioni pongano particolare attenzione anche al contemporaneo  riconoscimento all’Appaltatore del premio di accelerazione e di riserve economicamente  rilevanti per circostanze che non avrebbero consentito una intensificazione  della produttività, quali i limiti alle deroghe al rumore;
  •    
  • dispone l’invio, a cura della Direzione Generale  Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture, della presente deliberazione al  Direttore Generale di Roma Metropolitane s.r.l. e al Responsabile del  procedimento, affinché comunichino, ciascuno per quanto di propria competenza,  le proprie valutazioni ed eventuali provvedimenti adottati, nel termine di 30  giorni dal ricevimento.
Il Consigliere Relatore : Giuseppe  Borgia
Il  Presidente:  Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14  marzo 2013
Il Segretario
Maria Esposito
Deliberazione n. 41 del 18 dicembre 2013:
Deliberazione n. 41   Adunanza del 18 dicembre 2013
Rif.  Fasc. 2216/2012                                                                                     
Oggetto: Linea B1 della Metropolitana di Roma –  Tratta Bologna-Conca d’Oro. Riscontri di Roma Metropolitane s.r.l. alla  deliberazione dell’Autorità n. 9 del 6.3.2013.
Il Consiglio
Visto il D.lgs. n. 163/2006;
Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori,  Servizi e Forniture;
Considerato in  fatto
Il Consiglio dell’Autorità, preso atto delle notizie riportate dai  mezzi di informazione circa malfunzionamenti nella fase di esercizio della  linea metropolitana indicata in oggetto, ha disposto un’indagine da parte della  Direzione Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture.
In esito a tale indagine, il  Consiglio si è espresso con deliberazione n. 9 del 6 marzo 2013, con la quale  sono state rese note alla stazione appaltante (Roma Metropolitane s.r.l.) le  risultanze istruttorie dell’attività di accertamento svolta.
Con la citata deliberazione il Consiglio:   
  1. ha ritenuto che i Collaudatori dovessero  puntualmente accertare l’avvenuto adempimento dell’Appaltatore all’obbligo di  ultimare le lavorazioni finalizzate alla realizzazione delle  osservazioni/prescrizioni scaturite dall’Esercente e fatte proprie dalla  Commissione di Agibilità nonché valutare eventuali responsabilità e conseguenti  oneri economici dello stesso Appaltatore o di altri soggetti, in relazione alla  mancata o ritardata attuazione delle osservazioni/prescrizioni di cui sopra e  alle carenze e malfunzionamenti riscontrati nella fase di avvio dell’esercizio;
  2.    
  3. pur prendendo atto che l’esame delle riserve era  avvenuto rimettendone la valutazione ad una Commissione costituita secondo le  previsioni di cui all’art. 240 del Codice dei contratti, ha ritenuto necessaria  una verifica puntuale da parte della stazione appaltante che potesse consentire  di escludere che i maggiori oneri riconosciuti all’Appaltatore con gli accordi  bonari fossero attinenti a circostanze e responsabilità già contrattualmente in  capo allo stesso (la deliberazione ha evidenziato, in particolare, quali di  importo particolarmente rilevante le riserve relative a limiti alle deroghe sul  rumore, al danneggiamento di un fabbricato di abitazione, a problematiche di  ingresso della TBM alla stazione Gondar, all’apertura al traffico privato di  V.le Libia);
  4.    
  5. ha ritenuto l’avvio della terza procedura di  accordo bonario non coerente con le disposizioni  dell’art. 31-bis della L. 109/1994, come  modificato dalla L. 166/2002, stante la disposizione del comma 1 del predetto  articolo per cui “la procedura per la definizione dell’accordo bonario può  essere reiterata per una sola volta” (disposizione confermata dal comma 2  dell’art. 240 del D.lgs. n.163/2006);
  6.    
  7. ha ritenuto come il termine per l’ultimazione dei  lavori fosse stato fortemente procrastinato con varie proroghe e termini  aggiuntivi (che, pertanto, avevano sostanzialmente ricondotto la produttività dell’appaltatore  a quella prevista dal contratto iniziale) e come, nel contempo, fosse stato  riconosciuto all’Appaltatore un ingente premio di accelerazione, ritenendo,  pertanto, necessarie approfondite valutazioni al riguardo;
  8.    
  9. ha ritenuto, inoltre, necessario che le predette  valutazioni ponessero particolare attenzione anche al contemporaneo  riconoscimento all’Appaltatore del premio di accelerazione e di riserve  economicamente rilevanti per circostanze che non avrebbero, invece, consentito  una intensificazione della produttività, quali i limiti alle deroghe al rumore.
Il Direttore Generale di Roma Metropolitane ed il Responsabile del  Procedimento hanno dato riscontro alle osservazioni di cui sopra con nota  acquisita al prot. dell’Autorità n. 38808 del 19.4.2013.
Successivamente, hanno ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti, in  ultimo con nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 110710 del 12.11.2013.
Per quanto riguarda gli accertamenti eseguiti dal Collaudatori, Roma  Metropolitane ha rinviato alla nota del Presidente della Commissione di  collaudo, in data 5.4.2013, che ha confermato il completo adempimento  dell’Appaltatore a tutte le prescrizioni operative di ATAC.
In particolare, nella predetta nota, il Presidente della Commissione di  collaudo ha richiamato il documento “Verbali finali. Osservazioni e  prescrizioni. Situazione al 10.09.2012”, dal quale poteva desumersi che,  alla data del documento:   
  • poteva definirsi ultimata l’esecuzione delle  lavorazioni afferenti le prescrizioni riconducibili ad obblighi  dell’Appaltatore;
  •    
  • era solo parzialmente ultimata l’esecuzione  di lavorazioni afferenti le osservazioni classificate come “migliorie  manutentive e funzionali” e quelle classificate “modifiche”, per le quali Roma  metropolitane avviava, congiuntamente con ATAC, un approfondimento tecnico al  fine di definire un quadro tecnico-economico complessivo degli interventi da  attuare (che esulavano dall’appalto sottoposto al collaudo).
Ha evidenziato, inoltre, di aver accertato che tutte le prescrizioni  dell’Esercente e della Commissione di Agibilità che si potevano tradurre in  addebiti di non conformità al progetto fossero state attuate.
Con riferimento alle problematiche che hanno riguardato i  malfunzionamenti iniziali, la Commissione ha prescritto all’Appaltatore, con  nota del 30.9.2012, lo svolgimento, a sue spese e tramite soggetto terzo, di  prove e accertamenti integrativi afferenti l’impianto di segnalamento (le prove  sono state svolte dal Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale  dell’Università “La Sapienza” di Roma); tali prove, ultimate il 21.1.2013,  hanno evidenziato il superamento delle difficoltà iniziali.
La Commissione ha, inoltre, impartito disposizioni all’appaltatore per  la risoluzione di alcune problematiche e difettosità esecutive (note del  24.12.2012, dell’8 e 16.1.2013).
Non avendo l’appaltatore adempiuto alle prescrizioni della Commissione,  la stessa, ai sensi dell’art. 201 del DPR 554/99, ha trattenuto  provvisoriamente (nel certificato di collaudo rilasciato in data 6.2.2013) dal saldo  la somma di € 500.000,00 (stima approssimativa degli interventi da realizzare),  demandando al RUP l’accertamento del compimento delle lavorazioni richieste.
Per quanto attiene ai maggiori oneri riconosciuti all’Appaltatore con  gli accordi bonari, Roma Metropolitane, precisando di aver già compiuto a suo  tempo tale valutazione, attraverso il Direttore lavori e il RUP, ha  rappresentato come, per alcune pretese dell’appaltatore, abbia evidenziato  all’interno dei propri atti innanzi alla Commissione di accordo bonario la  riconducibilità dei relativi oneri a specifiche obbligazioni convenzionali  dell’Appaltatore; segnatamente per le seguenti richieste:   
  1. ridotte  deroghe concesse dalle Autorità Comunali competenti ai valori soglia di  inquinamento acustico;
  2.    
  3. oneri  per l’anticipata riapertura al traffico di Viale Libia;
  4.    
  5. oneri  per il compimento di attività integrative di indagine dei fabbricati coinvolti  per la redazione dei testimoniali di stato.
Anche per queste domande, nondimeno, la Società, nell’ambito delle modalità  fissate dalla Commissione per lo sviluppo della procedura, ha compiuto una  valutazione economica in vista di una possibile accoglibilità in ottica  esclusivamente conciliativa.
Le obiezioni della Società sono state ritenute superabili dalla Commissione  alla luce del fatto che le fattispecie dedotte nelle riserve suddette, per la  loro natura patologica imprevista e imprevedibile, non potevano ritenersi  “coperte” dalle previsioni convenzionali richiamate dalla stazione appaltante.
La Società ha evidenziato, inoltre, che la disposizione (dell’art.  31-bis, comma 1 della L.109/94 e dell’art. 24, comma 2 del D.lgs. 163/2006) per  cui la procedura di accordo bonario può essere reiterata una sola volta è da  intendersi in corso d’opera; viceversa il RUP, al ricevimento del certificato  di collaudo provvisorio, ha l’obbligo di promuovere la costituzione della  Commissione indipendentemente dai limiti imposti in corso d’opera.
Ha precisato che la costituzione della Commissione è avvenuta in data  27.3.2013, avendo il RUP ricevuto il certificato di collaudo provvisorio  sottoscritto dall’Appaltatore in data 4.3.2013.
Con le più recenti integrazioni Roma Metropolitane ha fornito copia del  “Parere della Commissione per il tentativo di accordo bonario ex art.31-bis  della Legge n.109/94”, reso a maggioranza in data 5.9.2013, che riporta  esattamente la tempistica:   
  • il 18.6.2012 il Responsabile del  procedimento ha comunicato all’ATI l’avvio della procedura;
  •    
  • il 19.6.2012 l’ATI ha comunicato a RM il  componente della Commissione di propria competenza;
  •    
  • il 4.7.2012 RM ha comunicato all’ATI il  proprio componente;
  •    
  • il 16.7.2012 i componenti anzidetti, di  comune accordo, hanno individuato il terzo componente con funzione di  Presidente;
  •    
  • gli iniziali componenti individuati dalle  parti sono stati successivamente sostituiti;
  •    
  • in data 5.3.2013 i nuovi componenti hanno  accettato l’incarico e confermato l’individuazione del terzo componente con  funzioni di Presidente;
  •    
  • il 27.3.2013 la Commissione ha proceduto  alle iniziative previste dall’art. 240 del D.lgs. n.163/2006.
In ogni caso, ha evidenziato come la procedura non sia pervenuta alla  sottoscrizione di un accordo tra le parti; infatti, con nota del 6.9.2013, il  Presidente della Commissione ha trasmesso alle parti l’ipotesi conciliativa  sottoscritta da soli due componenti della Commissione, in considerazione  dell’intervenute dimissioni del componente nominato dall’Appaltatore;  quest’ultimo, ricevuto il parere della Commissione, con nota del 23.9.2013, ha  comunicato l’intenzione di azionare le riserve innanzi all’Autorità  Giudiziaria.
Circa il termine di esecuzione dei lavori, Roma Metropolitane ha  evidenziato che, tenendo conto della data di consegna dei lavori (7.11.2005) e  del tempo stabilito per l’esecuzione degli stessi, il termine per l’ultimazione  dei lavori era inizialmente stabilito al 12.10.2010.
In data 27.6.2007 è stato sottoscritto il II Atto Integrativo, con il  quale si teneva conto della variante approvata con delibera del Consiglio  Comunale n. 48 del 20.3.2007, che comprendeva attività diverse e aggiuntive  relative al trasporto e smaltimento delle terre da scavo, a causa del mutato  quadro normativo di riferimento, ad indagini archeologiche richieste dalla  Soprintendenza, e a consolidamenti mediante jet-grouting.
Contemporaneamente si teneva conto dell’avvenuta approvazione, con  Ordinanza n. 20 del 28.3.2007 del Sindaco-Commissario Delegato ex OPCM 3543/06,  delle varianti necessarie per l’adeguamento della tratta in corso di esecuzione  con quella del prolungamento della linea da Conca d’Oro fino a piazzale Jonio.
Il Direttore dei lavori stimava in 14 mesi (di cui circa 10 non  imputabili all’appaltatore) il ritardo accumulato  per una serie di circostanze, soprattutto  riconducibili alle problematiche di cui alla variante approvata con la delibera  del Consiglio Comunale n. 48/2007 nonché a ritardi nella consegna delle aree di  cantiere per numerose sopraggiunte richieste formulate dai Municipi 2, 3 e 4,  relative a lavori per la riqualificazione delle sedi stradali interessate da  modifiche dei preesistenti schemi circolatori e creazione di nuovi parcheggi, a  recupero di altri soppressi a causa dei cantieri.
Ulteriori cause di ritardo erano riconducibili alla richiesta del  Comune di Roma di ritardare la prima fase di attuazione dei lavori su Viale  Libia per minimizzare il disturbo sugli esercizi commerciali nel periodo  natalizio del 2005.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto delle esigenze manifestate  dalla Giunta Comunale, con Memoria del 29.12.2006, di adottare ogni utile  accorgimento per garantire l’entrata in funzione della linea metropolitana  entro il 30 aprile 2011, il Sindaco, con Ordinanza  n. 20/2007, ha approvato una rimodulazione  del quadro economico dell’intervento che ha introdotto un premio di  accelerazione di € 22 milioni, finalizzato al raggiungimento da parte  dell’appaltatore di livelli produttivi tali da consentire di recuperare i  ritardi maturati.
Il cronoprogramma di esecuzione delle opere allegato al II Atto  integrativo ha, quindi, previsto che il termine utile per l’esecuzione dei  lavori restasse fissato al 28.2.2011, con una durata complessiva dell’appalto  di 1939 giorni.
Successivamente, tuttavia, sono intervenute altre varianti, che hanno  comportato l’inserimento di ulteriori opere/attività all’interno dell’appalto,  che hanno necessariamente comportato l’esigenza di tempi di esecuzione  aggiuntivi.
In particolare il IV Atto aggiuntivo, in data 3.11.2009, ha  contemplato:
- l’inserimento delle opere di cui all’Ordinanza del Sindaco  Commissario n.171/2009 “Realizzazione delle opere di sistemazione esterne e  degli impianti di esercizio, speciali e telecomunicazione della tratta Bologna-Conca  d’Oro della Linea B1 della Metropolitana di Roma”;
- opere di adeguamento per prescrizioni formulate dall’Autorità di  Bacino del Tevere e dall’ARDIS;
- modifica delle fasi di attraversamento della Stazione Libia da parte  di due TBM;
- recepimento proposta migliorativa   formulata dall’Appaltatore per le opere di presidio dei fabbricati nella  tratta tra Piazza Campidano e Piazza Bologna;
- inserimento di interventi di “mitigazione impatto cantieri e  viabilità” richiesti dai Municipi;
- inserimento di attività di indagine per fabbricati in zone in cui le  gallerie presentano  basse coperture di  terreno.
Il cronoprogramma, che ha tenuto conto delle ulteriori attività, ha  condotto ad un termine per l’ultimazione dei lavori del 30.9.2011 (portando il  tempo complessivo per l’esecuzione dei lavori a 2153 giorni).
In ultimo il VI Atto integrativo, in data 21.9.2011, ha recepito la  variante complessiva per includere gli ulteriori interventi necessari per il  completamento dell’opera (specifici indirizzi dell’Amministrazione comunale e  della Stazione appaltante) nonché per l’avvio dell’esercizio, scaturiti dalle  prescrizioni dell’Esercente e fatte proprie dalla Commissione di Agibilità.
L’inserimento delle opere/attività di variante ha comportato una  rielaborazione del cronoprogramma contrattuale; tenuto anche conto di una  proroga di 30 giorni, riconosciuta dalla Stazione appaltante in data 31.5.2010,  a seguito di motivata richiesta dell’Appaltatore, il termine per l’ultimazione  è stato differito al 19.12.2011 (per una durata complessiva dell’appalto di  2233 giorni).
Il termine di ultimazione è stato, pertanto, adeguato in considerazione  delle ulteriori attività introdotte con le varianti, mantenendo sempre  inalterate le produttività elementari poste a riferimento del cronoprogramma  del II Atto integrativo, cioè quello definito in occasione dell’introduzione  del premio di accelerazione.
Relativamente alle osservazioni dell’Autorità che rilevavano una  possibile contraddizione tra l’accoglimento di riserve ritenute potenzialmente  ostative all’intensificazione della produzione e il riconoscimento del premio  di accelerazione (quale la riserva in materia di mancato accoglimento degli  Uffici di Roma Capitale delle deroghe ai limiti di emissione acustica), Roma  metropolitane ritiene che le suddette osservazioni non siano confermate da  quanto riscontrabile negli atti del procedimento.
La problematica delle deroghe al rumore non ha avuto impatto su tutti i  lavori d’appalto, ma solo su quelli svolti all’aperto. Dalle analisi condotte  dalla Direzione dei lavori sui turni di lavoro dell’appaltatore nelle aree  all’aperto, in effetti si sono rilevate criticità che davano sostanza, almeno  in parte, alle lamentele dell’Appaltatore; ciò ha condotto la Commissione per  l’accordo bonario ad accogliere, in via conciliativa, la pretesa.
Tuttavia, secondo la Società, va posto nella giusta luce il fatto che  l’Appaltatore, grazie ad un incremento dei mezzi e delle risorse produttive del  cantiere ed una riorganizzazione delle fasi produttive, ha recuperato i ritardi  accumulati in conseguenza della problematica prospettata.
Evidenzia come la produttività dell’Appaltatore nella fase successiva  alla sottoscrizione del II Atto integrativo (che ha introdotto il premio di  accelerazione), sia stata costantemente superiore a quella prevista dal  contratto iniziale.
Al riguardo ha allegato una tabella per dimostrare come la produzione  media originaria sia passata da circa 155.000 €/g a valori più elevati, con un  massimo di circa 226.000 €/g.
Con la ulteriore nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 110710 del  12.11.2013, la Società ha ulteriormente approfondito tale aspetto con un  diagramma che mostra, con riferimento alle date degli atti integrativi  sottoscritti, la produttività prevista, ottenuta come rapporto tra l’importo  residuo dei lavori ancora da svolgersi alle stesse date ed il relativo tempo  residuo, evidenziando come la produttività attesa si sia sempre mantenuta su  valori superiori a quello medio contrattuale iniziale, a conferma della  validità ed efficacia della pattuizione contrattuale. 
Ritenuto  in diritto
Nella  deliberazione dell’Autorità n. 9/2013 si richiamava l’art. 200 del DPR 554/99,  ove, ai fini della consegna anticipata, stabilisce (comma 2) che l’organo di  collaudo proceda, tra l’altro, ad   accertare che l’uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza e  senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i  patti contrattuali.
Con riferimento ai  malfunzionamenti e alle problematiche che si sono verificate, a seguito della  messa in funzione della tratta Bologna- Conca d’Oro, la deliberazione  evidenziava la necessità che i Collaudatori valutassero eventuali  responsabilità dell’appaltatore o di altri soggetti, in relazione alla mancata  o ritardata attuazione delle osservazioni/prescrizioni dell’Esercente e alle  carenze e malfunzionamenti riscontrati.
Si rilevava,  ulteriormente, come alcuni malfunzionamenti degli impianti avessero determinato  disservizi e, talvolta, la totale interruzione del servizio, con rilevanti  disagi per l’utenza (si richiamano al riguardo le anomalie verificatesi nel  sistema di “Controllo di binari”, negli ascensori, nelle scale mobili) e,  pertanto, si riteneva che le responsabilità dell’Appaltatore, si dovessero  tenere in debito conto, anche in sede di valutazione di possibili  rivendicazioni economiche dello stesso per attività di assistenza non  contemplate dall’appalto, ma che, comunque, sembravano essersi rese necessarie  per i malfunzionamenti verificatisi.
Il Responsabile  del procedimento, infatti, aveva evidenziato come Roma Metropolitane, con nota  del 2.7.2012, avesse richiesto all’Appaltatore di provvedere a garantire la  presenza del personale dell’Ansaldo STS con funzione di assistenza  all’Esercente sino all’avvenuto accertamento della risoluzione delle  problematiche relative ai circuiti di binario; la richiesta appariva  strettamente connessa alla necessità di sopperire alle disfunzioni  dell’impianto registrate in esercizio e si riteneva, pertanto, che non potesse  ricadere economicamente sulla stazione appaltante o sull’esercente.
La nota di  riscontro di Roma Metropolitane richiama gli accertamenti eseguiti dalla  Commissione di collaudo relativamente all’attuazione delle prescrizioni  dell’Esercente e all’esecuzione di prove, eseguite da un soggetto terzo e  ultimate in data 21.1.2013, che hanno evidenziato il superamento delle  difficoltà iniziale.
Non sono state,  tuttavia, riportate valutazioni della Commissione di collaudo circa le  eventuali responsabilità dell’appaltatore o di altri soggetti, in relazione  alla ritardata attuazione delle osservazioni/prescrizioni dell’Esercente e,  soprattutto, alle carenze e malfunzionamenti riscontrati, che hanno determinato  interruzioni del servizio offerto all’utenza, danni di immagine per la stazione  appaltante e l’Amministrazione comunale e, con la necessità di attività di  assistenza non contemplate dall’appalto, maggiori oneri economici per la  stazione appaltante.
Per quanto attiene  ai maggiori oneri riconosciuti all’Appaltatore con gli accordi bonari, con deliberazione  n. 9/2013 l’Autorità aveva posto attenzione sull’apparente incoerenza, in  ragione degli oneri contrattualmente posti in capo all’appaltatore, del  riconoscimento di alcune riserve di particolare rilevanza.
In particolare, le  osservazioni dell’Autorità attenevano alle seguenti riserve riconosciute nel  secondo accordo bonario: 
  • limiti alle deroghe sul rumore per € 7.391.290,80  (oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di € 8.210.235,09);
  •    
  • danneggiamento fabbricato 85 Viale Libia n.120 per  € 8.403.514,42 (oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di €  10.205.456,30);
  •    
  • problematiche ingresso TBM alla stazione Gondar per  € 2.074.618,37 (oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di €  2.218.951,28);
  •    
  • apertura al traffico privato Viale Libia per €  1.317.121.26 (oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di €  1.425.232.78).
Le osservazioni  formulate dall’Autorità al riguardo trovano una parziale conferma nella  risposta fornita dalla stazione appaltante, ove la stessa afferma di aver già a  suo tempo rappresentato, attraverso il Direttore lavori e il RUP, la  riconducibilità, per alcune pretese dell’appaltatore, a oneri e specifiche  obbligazioni convenzionali dell’Appaltatore, evidenziando come la Commissione  di accordo bonario abbia comunque ritenuto superabili tali obiezioni, ritenendo  che le fattispecie dedotte nelle riserve non fossero “coperte” dalle previsioni  convenzionali per la loro natura patologica ed imprevedibile.
La deliberazione,  in particolare, richiamando la partecipazione dell’appaltatore alle scelte  tecniche (con la redazione del progetto esecutivo, che ha modificato le  modalità esecutive delle stazioni) ha evidenziato come la riserva più rilevante  già riconosciuta fosse attinente ai danneggiamenti che la realizzazione  dell’opera aveva determinato in un fabbricato esistente nell’area di intervento  (Fabbricato 85 – Viale Libia 120, in adiacenza della Stazione Libia).
Tra l’altro gli  interventi eseguiti su tale edificio sono richiamati anche nella relazione sul  conto finale (punto 13 - Danni), ove si precisa che i danneggiamenti sono  correlabili alla fase di realizzazione del tampone di fondo della stazione  mediante jet-grouting e che l’intervento di consolidamento strutturale  finalizzato al ripristino delle condizioni ante-operam è stato eseguito a  totale carico dell’appaltatore.
La stessa  relazione precisa che: “come espressamente richiamato nell’art. 8.5 del  capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 145/2000, sono  comprese nel prezzo dei lavori, e quindi sono a carico dell’appaltatore, tutte  le misure e gli adempimenti necessari per evitare nel corso dell’esecuzione dei  lavori di appalto il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle  persone e alle cose. L’appaltatore è pertanto responsabile di ogni danno, di  qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante  l’esecuzione dei lavori o a lavori ultimati.
L’onere per il risarcimento di danni ai  luoghi, a cose o a terzi determinati dalle prestazioni e dai lavori di appalto  è a totale carico dell’appaltatore”.
Tale assunto è  confermato anche nel certificato di collaudo (pag. 38)
In ultimo, è da  evidenziare come l’appaltatore abbia presentato alla stazione appaltante la  polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR/RCT),  come prescritto dal punto 3.6.2 del capitolato speciale d’appalto.
Sono da confermare,  inoltre, le osservazioni già formulate dall’Autorità circa i maggiori oneri  riconosciuti per mancata concessione di deroghe ai limiti imposti per  l’inquinamento acustico, che non appare coerente con la responsabilità  nell’organizzazione delle attività rimessa contrattualmente all’appaltatore.
Tali osservazioni  sono espresse anche nel parere reso dall’ultima Commissione di accordo bonario,  sottoscritto da due componenti della Commissione, che ha esaminato le richieste  relative all’aggiornamento di tale riserva (dal SAL n. 20, di riferimento per  il secondo accordo bonario, alla conclusione dei lavori, per un importo  richiesto di € 10.348.875,54).
Detti componenti  hanno evidenziato, in primo luogo, che “l’appaltatore, sia in base ai  principi che governano la materia in esame che alla luce delle norme  capitolari, è il soggetto deputato alla elaborazione degli studi ambientali –  preventivi alla esecuzione delle opere – e alle richieste da presentare  all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere le autorizzazioni in deroga  necessarie all’esecuzione dell’appalto. Ed invero, solo l’appaltatore può avere  una esatta conoscenza dei livelli acustici che possono essere indotti dai  macchinari prescelti per l’esecuzione delle lavorazioni attuative del progetto  esecutivo redatto, nel caso in esame, dall’appaltatore stesso.”.
E, dopo una  disamina che richiama circostanze attinenti al rilascio delle deroghe e  prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, hanno ritenuto l’attività  dell’appaltatore non coerente con quanto imposto dalle previsioni di contratto  e quanto stabilito in sede di rilascio delle deroghe dall’Amministrazione  comunale.
Hanno precisato,  poi, che “l’appaltatore stesso, anche a seguito di specifica dichiarazione  rilasciata in sede di gara, ha preso atto del contesto particolare in cui si  sarebbero svolti i lavori, di tal che la problematica delle deroghe non può  apparire come imprevista ed imprevedibile. Ne discende quindi che l’appaltatore  si è assunto consapevolmente il rischio connesso a tale delicato contesto  urbano, caratterizzato da un’elevata densità abitativa residenziale”.  
Infine, da un punto di vista fattuale, con  motivazioni più tecniche, hanno evidenziato come soltanto alcune limitate  lavorazioni avrebbero, per loro natura, modalità e luogo di esecuzione, potuto  essere condizionate dalle deroghe ai limiti acustici e come “l’andamento  dell’appalto non si palesi condizionato dagli effetti derivanti dalle deroghe  acustiche che non hanno mai penalizzato la sua produzione”.
Diverso avviso ha,  invece, manifestato il componente nominato dall’appaltatore, che ha evidenziato  di non reputare necessario subordinare l’apprezzamento della riserva alla  disamina del suo merito tecnico, “ritenendo che la sua fondatezza emerga e  sia ampiamente giustificata dall’accertamento già svolto – in modo definitivo e  cogente – dalle precedenti Commissioni”, che si sono espresse  all’unanimità, evidenziando (parere 28 novembre 2011) che “le deroghe  concesse, di valore inferiore a quanto richiesto dall’ATI, abbiano di fatto  alterato le previsioni temporali originarie di produzione e organizzazione”.
Analogamente la  Commissione, a maggioranza, ha respinto la richiesta dell’Appaltatore per  maggiori oneri per l’apertura al traffico privato di V.le Libia (esaminata per  quanto attiene al periodo tra il SAL n.20 e la conclusione dei lavori, per un  importo richiesto dall’appaltatore di €5.380.301,10).
Ha, infatti,  richiamato il capitolo 5.19 delle Norme generali di CSA, che pone a carico  dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi per “eseguire i lavori appaltati in  aree cittadine sottoposte ad intenso traffico veicolare, prevedendo fasi di  lavoro accuratamente programmate, rigorosamente condotte e portate a termine in  modo da indurre il minor disagio possibile, procedendo al ripristino dei  preesistenti regimi di circolazione nel più breve tempo possibile”.
In definitiva,  dalla ulteriore documentazione fornita, non si ricavano elementi tali che  consentano di ritenere superate le osservazioni avanzate dall’Autorità con la  deliberazione n. 9 del 6.3.2013.
Al riguardo è da  evidenziare come il componimento bonario del contenzioso tra appaltatore e  stazione appaltante, attraverso un equo contemperamento degli interessi in  gioco (tra gli altri anche quello, per la stazione appaltante, in termini di  tempi e costi, di dover affondare un procedimento in sede giurisdizionale), si  concretizzi in un atto di natura transattiva; il componimento bonario,  tuttavia, si caratterizza come procedura strettamente legata alle riserve  iscritte e, in particolare, alla fondatezza delle stesse.
In relazione alla  terza procedura di accordo bonario, la lettura della norma fornita da Roma  Metropolitane (il RUP, al ricevimento del certificato di collaudo provvisorio,  ha l’obbligo di promuovere la costituzione della Commissione indipendentemente  dai limiti imposti in corso d’opera) appare condivisibile; tuttavia, come  espressamente indicato nel testo della deliberazione, le osservazioni formulate  dall’Autorità si basavano su quanto riportato dal  D.L. nella relazione sul conto finale redatta  in data 2.10.2012, ove, richiamando le riserve reiterate o avanzate  dall’appaltatore nel SAL n. 28 (a tutto il 19.12.2011), evidenziava che il  Responsabile del procedimento aveva avviato una nuova procedura di accordo  bonario in data 18.6.2012 (nota RM prot. 12236), quindi circa nove mesi prima  di aver ricevuto il certificato di collaudo provvisorio.
Si è comunque  rilevato che il certificato di collaudo, fornito con la nota di RM acquisita al  prot. dell’Autorità n. 38808 del 19.4.2013, a pag. 37 riporta la seguente  indicazione: “con la sottoscrizione del presente certificato il R.d.P.  avvierà le procedure di cui al c.1 dell’art. 31 bis della L.109/94 e s.m.i.”,  il che fa ritenere che l’avvio della procedura di accordo bonario sia stato  effettivamente rinviato alla sottoscrizione del certificato di collaudo.
L’ulteriore  documentazione fornita ha, inoltre, chiarito come, nonostante il  Responsabile del procedimento abbia  comunicato all’appaltatore in data 18.6.2012 di aver avviato la nuova procedura  di accordo bonario, la Commissione si sia effettivamente costituita solo in  data 27.3.2013 ed ha esaminato le riserve ancora da definirsi apposte in sede  di certificato di collaudo.
Il rilievo  espresso dall’Autorità nella deliberazione n.9/2013, sulla base di quanto  riportato nella relazione sul conto finale, è da ritenersi pertanto superato  alla luce della documentazione successivamente fornita.
Circa la  corresponsione all’Appaltatore del premio di accelerazione (a meno di una  parziale detrazione), Roma Metropolitane ha richiamato l’Ordinanza sindacale n.  20/2007, con la quale è stata approvata una rimodulazione del quadro economico  dell’intervento che ha, tra l’altro, introdotto un premio di accelerazione di €  22 milioni, finalizzato al raggiungimento da parte dell’appaltatore di livelli  produttivi tali da consentire di recuperare i ritardi maturati (14 mesi di cui  10 non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore); ha, quindi, ampiamente  argomentato sulla correttezza della riconoscimento all’appaltatore di tale  premio di accelerazione  anche  nell’evidenza di una ultimazione dei lavori ben oltre il termine inizialmente  stabilito.
In particolare ha  evidenziato che “in seguito alla stipula del II Atto integrativo, in  corrispondenza del quale è stata concordata la corresponsione all’appaltatore  del premio di acceleramento, dopo un periodo transitorio per il raggiungimento  della produzione a regime, la produttività attesa si è sempre  mantenuta su valori superiori a quello medio  contrattuale iniziale, a conferma della validità ed efficacia della pattuizione  contrattuale”; con tabella e grafico, ha evidenziato come, con riferimento  agli Atti Integrativi stipulati, la produttività prevista, ottenuta come  rapporto tra l’importo residuo dei lavori ancora da svolgersi, alle date di  detti Atti, ed il relativo tempo residuo, sia stata sempre superiore a quella  inizialmente prevista.
Tale elaborazione,  tuttavia, non appare del tutto idonea a superare il rilievo dell’Autorità.
Infatti, la  rappresentazione fornita dalla stazione appaltante si basa sostanzialmente  sulla valutazione dell’entità dei lavori ancora da eseguire e dei giorni  residui rispetto alla data di ultimazione lavori, rideterminata nell’Atto  integrativo sottoscritto; in definitiva, sia la tabella che il grafico  forniscono la produttività “attesa”, senza, però, valutare la produttività  effettiva registrata nel periodo precedente.
Procedendo ad una  valutazione maggiormente significativa e semplificando, si osserva che, di  fronte ad un importo contrattuale, in esito alla redazione del progetto  esecutivo da parte dell’ATI (I Atto integrativo), di € 344.134.535,53, era  previsto un tempo di esecuzione di 1800 giorni.
Ove pure  dall’importo del I Atto Integrativo si vogliano sottrarre i lavori contemplati  per la stazione Nomentana, non più eseguita, per un valore approssimativo di  circa € 40 milioni (in assenza di più precisi elementi) – al fine di omogeneità  di valutazione e nell’ipotesi, a vantaggio dell’assunto della stazione  appaltante, che tale opera avrebbe potuto costituire un cantiere a sé, che  avrebbe pertanto assicurato una produzione aggiuntiva - la produzione  giornaliera preventivata con il I Atto Integrativo risulta pari a € 304.134.535,53/gg1800,  ovvero 168.963,63€/g. 
La tabella fornita  dalla stazione appaltante, in corrispondenza del II Atto integrativo (stipulato  in data 22.6.2007 e con il quale è stato introdotto il premio di accelerazione)  evidenzia un importo dei lavori residui di € 246.235.557,01; stante il termine  complessivo stabilito con tale atto per l’esecuzione dei lavori di 1939 gg e,  quindi, il termine residuo di 1338 gg, valuta la produttività prevista con tale  atto in €/g 184.032,55, giustificando, quindi, l’introduzione del premio al  fine di recuperare i ritardi inziali non attribuibili all’Appaltatore (10  mesi).
Tuttavia, con  riferimento all’importo contrattuale finale di € 337.011.166,31 (esclusi gli  importi per le attività di progettazione e il premio di accelerazione), si  rileva come l’esecuzione dei lavori sia avvenuta dal 7.11.2005 (data della  consegna) al 31.3.2012 (data alla quale il D.L. ha accertato che i  lavori di appalto potevano considerarsi effettivamente ultimati), per  complessivi 2336 giorni.
Sottraendo da tale  periodo 10 mesi (circa 300 giorni), per i ritardi iniziali non attribuibili  all’appaltatore, nonché la proroga concessa di 30 giorni (per circostanze  ancora non attribuibili all’appaltatore), si perviene ad una produzione media  di euro 337.011.166,31/2006 gg, ovvero di 168.001,58 €/g, praticamente  coincidente con quella inizialmente preventivata.
Una ulteriore  verifica può effettuarsi rilevando la produzione realizzata nel solo periodo, a  partire dal II Atto Integrativo (22.6.2007) all’ultimazione dei lavori  (31.3.2012), di complessivi 1744 giorni; stante l’importo finale delle opere  realizzate e quanto già realizzato alla data di stipula dell’Atto integrativo  (€ 53.508.908,86), risulta che i lavori effettuati in tale periodo ammontano a  €283.502.257,45. Pertanto (detraendo dal periodo la proroga di 30 giorni concessa)  si rileva una produttività realizzata pari a € 283.502.257,45/gg 1714, ovvero pari  a 165.403,88 €/g.
In sostanza, appare  confermato quanto osservato dall’Autorità circa il fatto, che, stante i tempi  aggiuntivi accordati, la tempistica dei lavori eseguiti non dimostra  quell’accelerazione per la quale è stato corrisposto all’Appaltatore un  rilevante premio, né sono state fornite diverse e puntuali motivazioni, quali  un’analitica valutazione dei maggiori tempi resisi necessari e dei maggiori  oneri e impegno effettivamente sostenuti dall’appaltatore, per le quali, pur in  assenza di una maggiore produttività giornaliera rispetto a quella contrattualmente  stabilita, sia stata mantenuta la previsione del premio di accelerazione,  procrastinandone la data di riferimento.
Infine, in assenza  di puntuali e circostanziate indicazioni della stazione appaltante, si ritiene  di confermare come non appaia coerente il contemporaneo riconoscimento del  premio di accelerazione e di riserve per circostanze che non avrebbero, invece,  consentito una intensificazione della produttività, quali la mancata  concessione ai limiti imposti per l’inquinamento acustico.
In base  a quanto sopra considerato,
Il Consiglio   
  • pur tenendo conto della complessità della  realizzazione dell’opera, sia per gli aspetti tecnici che per la necessità di  intervenire in un territorio densamente abitato, e prendendo atto dell’avvenuto  superamento delle criticità manifestatesi nella fase di avvio dell’esercizio,  ritiene di confermare le osservazioni formulate dall’Autorità con la  deliberazione n. 9/2013, con esclusione di quanto relativo all’attivazione  della terza procedura di accordo bonario in corso di esecuzione, atteso che la  Commissione per l’accordo bonario si è concretamente costituita successivamente  al rilascio del certificato di collaudo e ha esaminato le riserve apposte  dall’appaltatore in sede di sottoscrizione di detto certificato;
  •    
  • rileva la carenza, allo stato, di una puntuale  valutazione della stazione appaltante delle eventuali responsabilità  dell’appaltatore o di altri soggetti in relazione alla ritardata attuazione  delle osservazioni/prescrizioni dell’Esercente e, soprattutto, alle carenze e  malfunzionamenti riscontrati, che hanno determinato interruzioni del servizio  offerto all’utenza, danni di immagine per la stazione appaltante e  l’Amministrazione comunale e, con la necessità di attività di assistenza non  contemplate dall’appalto, maggiori oneri economici per la stazione appaltante.
  •    
  • rileva il riconoscimento all’Appaltatore di  importi rilevanti per riserve aventi ad oggetto attività indicate a carico  dello stesso dagli atti contrattuali e per un’accelerazione dei lavori che non  appare chiaramente confermata dai dati acquisiti;
  •    
  • dispone l’invio, a cura della Direzione Generale  Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture, della presente deliberazione al  Direttore Generale di Roma Metropolitane s.r.l. e al Responsabile del procedimento.
 Il Consigliere Relatore: Giuseppe Borgia
Il  Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 16 gennaio 2014
Il Segretario: Maria Esposito
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