L'articolo 30 del dpr 29 settembre del 1973 n. 602, stabilisce che, decorso inutilmente il termine per pagare le cartelle, sulle somme iscritte al ruolo si applicano a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Lo dichiara in una nota l'avvocato Ettore Paolucci legale dell'Associazione Assotutela.
Assotutela da anni lotta contro l'anatocismo sulle cartelle e la male applicazione degli interessi su quest'ultime. Molti ricorsi e opposizioni ai decreti ingiuntivi e ai fermi amministrativi – prosegue il Segretario Nazionale Assotutela Pietro Bardoscia - partiranno nei prossimi giorni a firma dell'associazione; l'agente di riscossione Equitalia calcola gli interessi del 8,40% anche per i periodi dal 1 Gennaio 2001 al 30 Settembre 2009 mantenendo un comportamento, a nostro avviso, illegittimo visto che il tasso di mora va determinato annualmente. L’art.2,comma 3 del dlgs 472/1997 proclama che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
L'articolo 7, comma 2-sexies, del dl 70/2011-come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106- ha modificato l'articolo 30 del Dpr 29 settembre 1973 n.602, stabilendo – conclude il Presidente Assotutela Michel Emi Maritato - che gli interessi di mora non si applicano alle sanzioni ed agli interessi di ritardata riscossione iscritti al ruolo.
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