ATTENZIONE......IMPORTANTE
La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'IVA su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi; inoltre controllando sul sito "Federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia , gente come anziani o fasce inferiori che non conoscono i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
Fate girare comunque tale comunicazione perché, come spesso avviene, i mezzi di comunicazione non ne parlano sufficientemente.
La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'IVA su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi; inoltre controllando sul sito "Federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia , gente come anziani o fasce inferiori che non conoscono i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
Fate girare comunque tale comunicazione perché, come spesso avviene, i mezzi di comunicazione non ne parlano sufficientemente.
Mimmo Dorazio | 19 ottobre 8.37.02 |
La Sentenza della Corte costituzionale n.238/2009 pubblicata nella G.U. 30 del 29/7/2009, stabilisce che la TIA ex TARSU, ha natura tributaria e quindi non è assoggettabile ad Iva non essendo prestazione di servizio.
Sentenza della Corte costituzionale n.238/2009 pubblicata nella G.U. 30 del 29/7/2009, stabilisce che la TIA ex TARSU, ha natura tributaria e quindi non è assoggettabile ad Iva non essendo prestazione di servizio! Il provvedimento diventerà operativo solo dopo l'emanazione di specifica legge.
Per quei Comuni che hanno adottato la TIA facendo assoggettare ad IVA la tassa sulla raccolta dei rifiuti, si preannunciano una valanga di richiesta di rimborso IVA al 10% da parte dei privati cittadini.
Sul blog del comitati il modulo per la richiesta è importante compilarlo e spedirlo per avviare il procedimento di rimborso e blocccare l'IVA sulle prossime fatturazioni.
Sentenza della Corte costituzionale n.238/2009 pubblicata nella G.U. 30 del 29/7/2009, stabilisce che la TIA ex TARSU, ha natura tributaria e quindi non è assoggettabile ad Iva non essendo prestazione di servizio! Il provvedimento diventerà operativo solo dopo l'emanazione di specifica legge.
Per quei Comuni che hanno adottato la TIA facendo assoggettare ad IVA la tassa sulla raccolta dei rifiuti, si preannunciano una valanga di richiesta di rimborso IVA al 10% da parte dei privati cittadini.
Sul blog del comitati il modulo per la richiesta è importante compilarlo e spedirlo per avviare il procedimento di rimborso e blocccare l'IVA sulle prossime fatturazioni.
SCARICATE IL MODULO PER CHIEDERE IL RIMBORSO:
rimorso IVA tarsu.pdf 31K Visualizza Scarica |
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