COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD
cittadiniattivi@libero.it
COMUNICATO STAMPA del 25 Ottobre 2014.
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COMUNICATO STAMPA del 25 Ottobre 2014.
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ROMA CAPITALE RIGUARDANTE LA
LOCALIZZAZIONE, L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE E IL LORO MONITORAGGIO NON DIMOSTRA DI POTER RAGGIUNGERE IL PIU’
IMPORTANTE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI IN PREMESSA: LA MINIMIZZAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA
TALI SORGENTI. E NEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PRETENDE DI COINVOLGERE
I CITTADINI PER FARNE CONDIVIDERE LE ABERRAZIONI. QUESTA PROPOSTA DEVE
ESSERE PROFONDAMENTE RISCRITTA. VORREMMO SAPERE CHI HA PARTECIPATO ALLA
SUA STESURA.
La proposta di deliberazione del Consiglio di Roma
Capitale n. 114/2014 riguardante la localizzazione, l’installazione e la
modifica degli impianti della telefonia mobile e il loro monitoraggio,
non dimostra di poter raggiungere il più importante degli obiettivi
dichiarati nella premessa, cioè la minimizzazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici (cem) emessi dalle antenne delle
stazioni radio base dei gestori telefonici. Ma neanche di poterla
contenere. Per i seguenti motivi:
1. La proposizione di
localizzazioni per sistemi di microcelle che determineranno una
sensibile minor distanza delle sorgenti dalla popolazione, seppur con
una minore potenza di trasmissione, e un loro maggior numero in quanto
l’area di copertura della microcella è assolutamente contenuta. E ciò
invece di verificare a priori quale potrebbe essere, in questo processo
di completa PROLIFERAZIONE delle antenne, la migliore combinazione di
tipologie di celle al fine di ridurre l’esposizione della popolazione ai
cem.
2. Il divieto alla installazione SOLTANTO sopra i luoghi
sensibili (asili nido, scuole, ospedali, case di cura e di riposo,
oratori, orfanotrofi, parchi gioco), invece che ANCHE intorno ad essi.
Quest’ultimo divieto è già presente nel protocollo d’intesa fra il
comune di Roma e i gestori telefonici e, in un mondo normale, dovrebbe
essere sancito in un valido regolamento.
3. La deroga al
suddetto divieto se quei siti, per le attività in essi svolta,
richiedono una puntuale copertura radioelettrica. Quindi il DIRITTO
costituzionale alla salute viene SUBORDINATO alla necessità del
servizio.
4. La possibilità di installare impianti provvisori,
anche fino ad un anno, in attesa del compimento delle procedure di
pianificazione dei siti programmati, stabilendo così una NORMA SENZA
PRECEDENTI e in assoluto favore dei gestori telefonici.
5. NESSUN OBBLIGO per il gestore di giustificare tecnicamente il piano di sviluppo annuale della propria rete.
6. La disposizione di mascherare e mimetizzare le sorgenti per motivi
paesaggistici, estetici e di decoro urbano, sottoponendo la popolazione
ad un’ESPOSIZIONE INCONSAPEVOLE.
Inoltre, il criterio di
monitoraggio continuo basato soltanto sulla misura intorno alle sorgenti
appare irrealizzabile a causa del loro elevatissimo numero presente nel
territorio comunale (dell'ordine delle migliaia), tenendo conto che
ogni stazione radio base è costituita da più celle, che ognuna di queste
agisce indipendentemente dalle altre perché dedicata ad una diversa
zona di copertura e che, in base a quanto stabilito dall’art. 14 della
Legge 221/12, sono necessarie 24 ore per ogni misura puntuale. Pertanto,
un MONITORAGGIO NON ELUDIBILE, EFFICACE, CERTO E CONTINUO dei cem
richiederebbe risorse molto ingenti e non compatibili, né tecnicamente,
né economicamente, con nessuna struttura tecnica di controllo oggi
disponibile o prevedibile in futuro. Sarebbe invece necessario che i
gestori della telefonia mobile, a proprie spese, dotassero le stazioni
radio base di CENTRALINE DI MONITORAGGIO CONTINUO delle potenze di
trasmissione e dei livelli di cem irradiati, gestite nell’ambito delle
attività di vigilanza e di controllo istituzionale.
Infine,
l’INCREDIBILE NORMA, asservita ai gestori telefonici, relativa alla non
diffusione da parte di Roma Capitale dei dati caratteristici
dell'impianto, in contrasto con l’art. 9 della Legge 241/90 e in
contraddizione con le intenzioni dichiarate nel processo partecipativo
definito nella stessa proposta di regolamento, preclude a qualunque
soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti
portatori di interessi diffusi (comitati e associazioni), qualsiasi
possibilità di verifica che l’impianto di telefonia mobile funzionerà o
stia funzionando secondo quanto dichiarato nel progetto. Per eseguire
tale verifica è infatti necessario conoscere le potenze di trasmissione,
i guadagni d'antenna, gli angoli di puntamento e di inclinazione delle
antenne, i loro diagrammi di irradiazione e i grafici dei livelli di
campo elettromagnetico complessivi intorno alla sorgente. Tutti questi
dati non costituiscono assolutamente diffusione di proprietà
intellettuale e industriale del gestore o del produttore degli apparati
utilizzati. E’ COME SE NON SI RENDESSE NOTA LA POTENZA DEL PROPULSORE DI
UN AUTOVEICOLO !!!
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