martedì 17 marzo 2009

UN CONSIGLIO PER TUTTI COLORO CHE STIPULANO UN PRELIMINARE E PRENOTANO UN APPARTAMENTO IN UN IMMOBILE IN COSTRUZIONE, IN QUESTO MOMENTO DI CRISI

UN CONSIGLIO IMPORTANTE PER TUTTI COLORO CHE STIPULANO UN PRELIMINARE E PRENOTANO UN APPARTAMENTO IN UN IMMOBILE IN COSTRUZIONE, IN QUESTO MOMENTO DI CRISI, magari in uno dei quartieri nuovi in corso di realizzazione o completamento del nostro municipio, chessò Porta di Roma, Cinquina, Casal Boccone, o Rione Rinascimento, che dir si voglia.
Considerati gravi problemi che vi erano stati nel passato, e che avevano coinvolto acquirenti di fabbricati in costruzione, veniva approvato nel 2005 il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122, UN IMPORTANTE PROVVEDIMENTO A TUTELA DEGLI ACQUIRENTI, che trovate al seguente link:

RICORDIAMO IN PARTICOLARE L'ARTICOLO SEGUENTE:
Garanzia fideiussoria
  1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore é obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali é pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
  2. Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
QUINDI, AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL PATTO DI VENDITA DELL'APPARTAMENTO, DA PARTE DEL VENDITORE, DEVE ESSERE STATO STIPULATA QUESTA FIDEIUSSIONE.
LA LEGGE STABILISCE CHE SI TRATTA DI UN ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO, A PENA DI NULLITA': " il costruttore é obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione".
SE TALE POLIZZA FIDEJUSSORIA NON E' STATA RILASCIATA LA DITTA COSTRUTTRICE PUO' TROVARSI IN DIFFICOLTA' AD OTTENERLA DALLE BANCHE, E DUNQUE BISOGNA ESSERE MOLTO, MOLTO CAUTI, POTREBBERO ESSERCI PROBLEMI !

L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO E' CHIARO NELL'INDIVIDUARE I VARI ASPETTI E LA RELATIVA TERMINOLOGIA, E DUNQUE LO RIPORTIAMO PER CHIAREZZA DEI LETTORI:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per «costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

d) per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.