PIANO CASA, LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
OMR0194 3 POL TXT Omniroma-PIANO CASA, LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE (OMNIROMA) Roma, 03 AGO -
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Il piano casa approvato in Consiglio regionale si applica, spiega Il Consiglio regionale in una una nota, a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. La normativa, importante novità rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici come individuati dal Piano territoriale paesistico regionale. Sono escluse, inoltre, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di «monetizzare» il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le cosiddette opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d'uso. Le norme relative ad ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d'uso resteranno in vigore per tre anni dalla data di pubblicazione della legge. Per quanto riguarda l'ampliamento degli edifici esistenti, gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l'incremento di cubatura arriva al 30 per cento. In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35 per cento. Per gli immobili residenziali rispetto al precedente piano casa, la possibilità di ampliare l'edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L'incremento massimo è del 20 per cento, per un massimo di 70 metri quadrati di superficie (la cosiddetta Superficie utile lorda). Non ci sono più le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole. Per gli immobili non residenziali non residenziali è previsto lo stesso limite del 20 per cento per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25 per cento, per un massimo di 500 metri quadrati. Chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d'uso per almeno 10 anni. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso è consentito farli con un intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali che siano dismessi. È consentito l'ampliamento del 30 per cento rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi, che non si potranno realizzare nelle zone omogenee D (industriali) con superficie superiori a dieci ettari e nelle zone omogenee E (zone destinate all'agricoltura), sarà possibile trasformare la destinazione d'uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila metri quadrati. Una quota fra il 30 e il 35 per cento (a seconda della superficie realizzata) dovrà essere destinata alla locazione a canone concordato (il cosiddetto housing sociale). Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila metri quadrati. Anche in questo caso il 30 per cento dovrà essere destinato all'housing sociale. Per le demolizioni e ricostruzioni sono consentiti interventi di questo genere in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici: per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento è previsto l'ampliamento fino al 35 per cento; per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35 per cento, comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici; per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadri in condizioni di degrado, ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il numero precedente di unità immobiliari in capo ai proprietari; per gli edifici in zona agricola tale ampliamento non può superare il 20 per cento della cubatura esistente.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero, in deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali (come ad esempio garage, locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della destinazione d'uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli altri, sono cumulabili con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera. Il piano prevede anche programmi di riqualificazione urbana. Per riqualificare porzioni di territorio caratterizzate da tessuti edilizi degradati, edifici isolati, ma anche territori di interesse naturalistico, ambientale e culturale, i Comuni - spiega la norma - adottano programmi integrati che possono prevedere demolizioni e ricostruzioni con spostamento delle cubature in zone differenti. In questo caso è previsto un premio pari a un massimo del 75 per cento in più delle volumetrie demolite. Nel caso la delocalizzazione interessi zone costiere può essere previsto un premio di cubatura fino al 150 per cento. Sono previste deroghe agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la realizzazione di impianti sciistici e attività estrattive. È prevista una procedura accelerata per quanto riguarda la realizzazione o il completamento di edifici o strutture di pubblico interesse (ospedali, scuole, università, porti, strutture alberghiere). La deroga agli strumenti urbanistici, in questi casi, è autorizzata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa intesa con il ministero dei Beni culturali. Il Consiglio regionale si esprime entro 120 giorni. Nelle aree naturali protette è consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive finalizzati alla valorizzazione del paesaggio. Per una serie di strumenti urbanistici attuativi, inoltre, viene introdotta la possibilità di un'approvazione diretta da parte delle giunte comunali, qualora i consigli non li approvino entro 90 giorni. Prevista, poi, una procedura abbreviata per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia ancora pendenti. È istituito, infine, l'osservatorio regionale del territorio, con il compito di monitorare le trasformazioni edilizie in atto e di proporre interventi in merito alla pianificazione. gmv 032149 AGO 11
VEDETEVI LA BELLA PIAZZATA DEL PRESIDENTE RENATA POLVERINI CONTRO IL MINISTRO GALAN, DEL SUO STESSO SCHIERAMENTO POLITICO, CHE AVEVA DICHIARATO CHE IL PIANO ERA ILLEGITTIMO IN QUANTO CONTRARIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE.
NELLA PIAZZATA LA POLVERINI, IN UN EVIDENTE MOMENTO DI CONFUSIONE, ARRIVA ADDIRITTURA AD ACCUSARE L'OPPOSIZIONE DI ESSERE "BERLUSCONIANA"...
MA LEI COS'ERA E COSA DLOVREBBE ANCORA ESSERE ???
INSOMMA CENTRO-DESTRA IN TOTALE CONFUZIONE, ANCHE ALLA REGIONE LAZIO, LA CUI GIUNTA GLORIOSAMENTE GUIDATA DAL VICEPRESIDENTE CIOCCHETTI HA ELABORATO UHN BEL REGALO PER I "PALAZZINARI" CHE ANDRA' INEVITABILENTE A
SI VEDA L'INTERVENTO DI GALAN !!!
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