Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Rete Nuovo Municipio IV, che la riceve da:
PER MALAGROTTA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA RICONOSCE IN PIENO IL DANNO AMBIENTALE
"Il Tribunale di Roma, con sentenza di primo grado in data 3.11.2008 (allegata) , concesse le attenuanti generiche, ha condannato l' ing. Francesco Rando, amministratore unico della discarica di Malagrotta, alla pena di un anno di arresto ed a Euro 15.000 di ammenda per "smaltimento senza autorizzazione di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento chimico-fisico del percolato della discarica e dei fanghi conferiti dall' ACEA, e dalla violazione delle procedure di ammissione di suddetti rifiuti nella discarica, consistente nell' obbligo della tenuta della documentazione prescritta e della verifica analitica dei rifiuti conferiti".
Lo stesso amministratore ha già subito due altre condanne - definitive e passate in giudicato - per altre irregolarità nella gestione della discarica.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno quest'ultima sentenza dispone quanto segue:
" Infine, per quanto riguarda la richiesta di rlsarcimento del danno effettuata dalle parti civili costituite, non sorge alcun dubbio in relazione alia sussistenza dell' "an" ("se"), in quanto costituisce una massima di comune esperienza il fatto che lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi non autorizzati comporti un danno di carattere ambientale, inteso come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell'utilita assicurata da quest'ultima, ex art. 300 comma 1 d.lgs. 152/06. II legislators infatti, in considerazione del particolare interesse di carattere costituzionale tutelato, ha previsto che tale danno debba essere qualificato come danno evento, ovvero un danno in cui I'ingiustizia è presunta iuris et de iure, senza rimettere tale valutazione alia discrezionalita del giudice. In particolare, nel caso in specie, si deve ritenere che i! Rando, quale gestore della discarica, violando le norme poste a tutela ambientale, abbia causato una lesione di natura pubblica, oltre che la lesione di situazioni soggettive individuali, facendo derivare pregiudizi sia di carattere patrimoniale che di carattere morale.
Piu problematico, Invece, risulta l'accertamento del quantum. A tale proposito la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tale compito spetti direttamente al giudice della liquidazione, il quale in sede civile dovra accertare I'esistenza effettiva del danno stesso e dovra determinare con esattezza il suo \ammontare, con la verifica del nesso di causalita in concreto (Cfr. Cass., sez. Ill0, sentenza n. 8807 del 27.06.01; Cass./sez. Ill0, sentenza n. 7637 del 16.05.03; Cass., sez. II0, sentenza n. 2947 del 14.02.05; Cass., sez. Ill0, sentenza n. 27723 del 16.12.05).
Alla luce di tale motivazione si deve ritenere accertata la potenziale capacità lesiva del fatto-reato e dell'esistenza, probabile, del nesso di causalita tra I'illecito ed il pregiudizio lamentato e si rinvia al giudice civile I'effettiva valutazione della liquidazione del danno, il quale provvederà a liquidare il danno nel rispetto dei principi sull'onere probatorio. Vengono, pertanto, rigettate le domande di provvisionale proposte dalle parti civili costituite. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo."
L''Avv.Francesca Romana Fragale procederà quindi in sede civile per il risarcimento del danno a tutela dei Comitati di cittadini costituitisi parte civile quali vittime di un danno ambientale pluridecennale".