giovedì 8 dicembre 2011

LA CASSAZIONE CONFERMA IL SEQUESTRO DI VIA PANAMA E METTE IN DISCUSSIONE IL PIANO URBANO PARCHEGGI DEL COMUNE DI ROMA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA COORDINAMENTO COMITATI NO-PUP:

Con questa sentenza la Cassazione contesta i criteri di applicazione della legge Tognoli da parte del Comune di Roma, e di conseguenza gli stessi principi che sono alla base dell'intero impianto del Piano Urbano Parcheggi, anche se l'intervento di via Panama non è, tecnicamente, un intervento del Piano. Si tratta però di una sentenza epocale, che potrebbe far cadere il P.U.P. come un castello di carte…

Il caso Via Panama
Un parcheggio in Via Panama era previsto nell' Ordinanza n.52 del 27/7/2007 (intervento B1.4-46), che prevedeva 138 posti auto (100 pertinenziali - 30 a rotazione), proponente CoSiAC srl. Ma poi nell'Ordinanza n. 219 del Sindaco Alemanno del 27/11/2008, il parcheggio - con lo stesso numero di posizione - risulta espunto, con la specifica: “Intervento con problematiche tecniche”([1]). Misteriosamente però, nell’ordinanza il progetto del parcheggio cancellato risulta di soli 70 posti auto.
E a marzo del 2010 fa la sua ricomparsa in Via Panama un nuovo parcheggio interrato multipiano, questa volta su un'area privata all'interno di Villa Ada.
Il progetto, presentato dal Gruppo Arcovito con una semplice DIA (Dichiarazione Inizio Attività) come intervento sottoposto alle agevolazioni della Legge 122/(89 (Legge Tognoli) prevede 596 posti auto più 23 posti moto. Un faraonico volume di cemento (18.160 m2 distribuiti su tre livelli), a dispetto del Piano paesistico che ha classificato quest’area verde come villa storica, da realizzare travolgendo completamente l’equilibrio idrogeologico-ambientale e paesaggistico di una strada fra le più belle del II Municipio (tutte le alberature preesistenti sono poi state asportate).
L’ 11 gennaio 2011 il cantiere viene sequestrato dalla Procura di Roma per violazione al vincolo urbanistico. Oggi veniamo a conoscenza delle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato il sequestro.
Le motivazioni della Cassazione
A giudicare dal dispaccio ANSA, i motivi della conferma della Cassazione non sono però da individuare nella tutela paesaggistica, quanto nell’interpretazione della Legge 122/89 (“Legge Tognoli”), che rimette in discussione la legittimità non solo del parcheggio di Via Panama e di tutti i parcheggi privati realizzati con la semplice dichiarazione DIA avvalendosi delle agevolazioni della legge 122 , maa anche tutti gli interventi inseriti nel Piano Urbano Parcheggi della Capitale, piano che nasce dalla Legge Tognoli e che fino ad oggi ad essa si ispira.
La Legge Tognoli infatti ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di parcheggi e rendere più fluida la viabilità, incentivando a dotarsi di nuovi posti auto anche gli edifici che non ne sono adeguatamente provvisti, ricavandoli  sia in aree di pertinenza condominiale, sia su suolo pubblico, tramite la concessione della superficie  ai privati per novant’anni. Tuttavia, per evitare speculazioni, a fronte delle facilitazioni economiche e fiscali (ad esempio il Permesso di costruire viene rilasciato a titolo non oneroso) , la Legge Tognoli inserisce dei vincoli: in pratica i box diventano “pertinenziali”, cioè possono essere acquistati solo da proprietari di immobili (dei dintorni del parcheggio) e successivamente ceduti solo agli eventuali nuovi acquirenti degli stessi immobili.
“L’area di influenza” del parcheggio, utile per stabilire quali sono gli immobili che possono acquistare i box, viene fissata dal Comune di Roma in una zona compresa nel raggio di 500 metri dal centro del parcheggio (a Milano  è determinato da percorsi pedonali non superiori a 300 mt dal perimetro del parcheggio,  mt 150 per la Zona più centrale); nel luglio 2010 però, il Comune estende il raggio a 1000 mt, e il 6 dicembre 2010, lo allarga ancora a tutto il perimetro cittadino: diventa così potenziale acquirente dei box qualunque proprietario di immobile della Capitale ([2]).
Ora la Cassazione mette in discussione queste “libere interpretazioni” del Comune di Roma della Legge Tognoli, dichiarando esplicitamente che le norme attuative della legge, scritte dal Campidoglio (delibera 164 del 1997), «non rispondono ai requisiti fissati dalla legge e dall'interpretazione che di questa ha fornito la Cassazione” e che “non esiste alcuna garanzia che gli spazi di parcheggio troveranno una effettiva destinazione nei termini previsti dal progetto e, inoltre, difetta una relazione tra spazi destinati a parcheggio e specifici immobili ricompresi nell'area individuata».
La Cassazione ritiene anche che “un chilometro di distanza è eccessivo perchè si possa configurare il necessario rapporto di «pertinenzialità» tra abitazioni e garage così come stabilito dalla legge Tognoli” . In particolare il progetto dei megaparking di Via Panama doveva indicare quali sono gli immobili ai quali è destinata la vendita. Altrimenti si versa «in ipotesi di iniziativa speculativa».
CONCLUSIONI
Da tempo come Coordinamento dei Comitati NO PUP sosteniamo che la speculazione sia l’inquietante scenario dei progetti dei parcheggi interrati della Capitale, opere che, partite come un’operazione di pubblica utilità, si sono sempre più rivelate l’ennesima occasione di profitto per i costruttori privati.
Profitto più che lecito, ma a condizione che non sfrutti agevolazioni nate per assicurare il Bene pubblico. Per usare le parole della Cassazione: “Quei costruttori che vogliono edificare senza rispettare i paletti della 'Tognoli” possono certo farlo, però senza servirsi del «regime agevolato», ma seguendo «l'ordinario regime del permesso di costruire» e «sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste nel tessuto urbano”.

[1] All. E, “Interventi espunti dal piano”,
[2] l’OC n.357 stabilisce che dopo una prima raccolta di prenotazioni nell’area con un raggio di 1000 mt, allo scadere di 270 giorni dal rilascio del nulla osta all'inizio dei lavori (cioè più di un anno prima dell’ultimazione del parcheggio), il concessionario potrà cedere i box a qualunque proprietario di immobile dell’area cittadina. A Milano  l’estensione dell'area di influenza  a tutta la città non può avvenire prima della conclusione dei lavori di costruzione del parcheggio.

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