http://www.b2b24.ilsole24ore.com/articoli/0,1254,24_ART_106289,00.html?lw=24;5
http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=16601
DOPO LE FORTI POLEMICHE CHE SI ERANO ACCOMPAGNATE AL VARO DEL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 169/2010, ANCHE NOTO COME DECRETO ROMANI, ED AI SUOI PRIMI PASSI (vedi: http://www.ilsoftware.it/ricerca.asp?q=Decreto+Romani&d=2 ), il 1° marzo 2010, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il “decreto Romani”, il testo che regolamenta la rete nel suo complesso ed i mass media.
Una stesura definitiva, quella appena approvata, che appare più snella e meno complessa, rispetto alla precedente bozza, oggetto di forti critiche.
Innanzitutto non si troverà più alcun riferimento a blog, giornali online, motori di ricerca e giochi online.
Il precedente testo specificava la richiesta, da parte del provider (gestore del sito o blog), di una autorizzazione espressa per chiunque avesse voluto avviare una attività di pubblicazione di contenuti audiovisivi sul web. I
l documento chiarisce a quali servizi audiovisivi deve essere appliocata la disciplina, fornendo, allo stesso tempo, una lunga serie di attività escluse, tra cui motori di ricerca, blog, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i giochi online.
Altro spunto positivo è rappresentato dall’esclusione di definizione “servizio media audiovisivo” per i “servizi internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse”. Sembrano così rimanere salve le piattaforme online di condivisione privata di video, fatto salava però una interpretazione, ancora non chiarita dal ministero che, alcuni capoversi dopo nello stesso testo, parla di “servizio di media audiovisivo non lineare, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”.
Appaiono così salvi i blog, i siti amatoriali creati per la condividere filmati e video senza scopo di lucro, ma resta però un dubbio riguardo siti come YouTube, autentico calderone di video amatoriali e non.
Al riguardo il ministero dello Sviluppo Economico ha così pubblicato una nota, chiarendo che “il regime dell'autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività”.
Una regola così a due facce quella inserita nel decreto Romani che, mentre da un lato sembra fugare ogni dubbio su controlli preliminari della rete da parte del ministero, vede dall’altro lato però la tediosa prassi, confermata, dell’autorizzazione ministeriale, per operare legalmente.
Tra le altre novità del decreto troviamo:
reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv)
quote di programmazione e di investimento previsti per la Rai
possibilità del “product placement” anche nella tv italiana (possibilità di posizionare un marchio all’interno delle scene di un prodotto cinematografico a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’azienda che viene pubblicizzata)
funzione di controllo che inibisce l’accesso al contenuto per i minori, con codici di identificazione e avvertenze specifiche per i genitori.
PER UNA PRIMA ANALISI SUL TESTO APPENA APPROVATO VEDI:
http://punto-informatico.it/2823280/PI/Commenti/decreto-romani-meglio-ma-non-bene.aspx
Innanzitutto non si troverà più alcun riferimento a blog, giornali online, motori di ricerca e giochi online.
Il precedente testo specificava la richiesta, da parte del provider (gestore del sito o blog), di una autorizzazione espressa per chiunque avesse voluto avviare una attività di pubblicazione di contenuti audiovisivi sul web. I
l documento chiarisce a quali servizi audiovisivi deve essere appliocata la disciplina, fornendo, allo stesso tempo, una lunga serie di attività escluse, tra cui motori di ricerca, blog, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i giochi online.
Altro spunto positivo è rappresentato dall’esclusione di definizione “servizio media audiovisivo” per i “servizi internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse”. Sembrano così rimanere salve le piattaforme online di condivisione privata di video, fatto salava però una interpretazione, ancora non chiarita dal ministero che, alcuni capoversi dopo nello stesso testo, parla di “servizio di media audiovisivo non lineare, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”.
Appaiono così salvi i blog, i siti amatoriali creati per la condividere filmati e video senza scopo di lucro, ma resta però un dubbio riguardo siti come YouTube, autentico calderone di video amatoriali e non.
Al riguardo il ministero dello Sviluppo Economico ha così pubblicato una nota, chiarendo che “il regime dell'autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività”.
Una regola così a due facce quella inserita nel decreto Romani che, mentre da un lato sembra fugare ogni dubbio su controlli preliminari della rete da parte del ministero, vede dall’altro lato però la tediosa prassi, confermata, dell’autorizzazione ministeriale, per operare legalmente.
Tra le altre novità del decreto troviamo:
reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv)
quote di programmazione e di investimento previsti per la Rai
possibilità del “product placement” anche nella tv italiana (possibilità di posizionare un marchio all’interno delle scene di un prodotto cinematografico a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’azienda che viene pubblicizzata)
funzione di controllo che inibisce l’accesso al contenuto per i minori, con codici di identificazione e avvertenze specifiche per i genitori.
PER UNA PRIMA ANALISI SUL TESTO APPENA APPROVATO VEDI:
http://punto-informatico.it/2823280/PI/Commenti/decreto-romani-meglio-ma-non-bene.aspx
Nessun commento:
Posta un commento