FRA LE PROVVIDENZE A FAVORE DI CHI HA COMPRATO UNA CASA NUOVA IL DECRETO LEGISLATIVO N. 122/2005 HA RIBADITO ANCHE LA GARANZIA DECENNALE A BENEFICIO DI CHI ACQUISTA:
"Il costruttore è anche obbligato a contrarre e a consegnare all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa decennale a beneficio di chi acquista con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.
La polizza assicura l’acquirente dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da grave difetti costruttivi che si manifestino dopo la conclusione della compravendita del bene.
E’ la garanzia decennale prevista dall’art. 1669 del codice civile “rovina e difetti di cose immobili” che prevede la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e di chi acquisterà da costui, a patto che i vizi gravi, ovvero quelli che incidono sulla solidità, efficienza e durata della struttura ( si veda Cassazione civile n. 3002/2001), siano denunciati entro un anno dalla scoperta e con la prescrizione del diritto entro un anno dalla denuncia di decisiva importanza per l’azione giudiziale.
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